Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 26/2020

Mostra - mercato del libro e dell'arte in Piazza Filippo Lippi organizzata dall'Associazione Culturale "L'Asterisco".
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di una manifestazione consistente in una mostra-mercato di libri denominata "Fiera del Libro e dell'Arte", organizzata dall'Associazione Culturale "L'Asterisco", con sede in Prato in Via Pallacorda, civico 6, e prevista in Piazza F. Lippi, nella porzione rialzata e coperta, ordinariamente adibita al "Mercato delle Vettovaglie", il giorno 12 gennaio 2020;

dato atto, inoltre, che, come da comunicazione acquisita in data 23 dicembre 2019, in ordine alla valutazione dei rischi, l'organizzazione ha confermato "...il rispetto e l'esecuzione da parte nostra della suddetta relazione...a suo tempo approvata";

acquisita, inoltre, in data 8 gennaio 2020, ulteriore comunicazione sulle considerazioni del rischio da parte del tecnico incaricato dall'organizzazione della manifestazione, nella quale viene precisato che "in considerazione di quanto suggerito dalla Polizia Municipale...le manifestazioni verranno dotate di un "estintore portatile" ubicato in una posizione facilmente accessibile ed opportunamente "segnalato".- L'addetto all'uso dell'estintore e alla gestione delle emergenze è individuato nell'organizzatore ...(omissis)..., sempre presente nel corso delle manifestazioni, in grado di usare l'estintore e a conoscenza dei percorsi da usare per allontanarsi dalla mostra";

preso atto della comunicazione pervenuta nella stessa data dell'8 gennaio 2020 dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, nella quale, con riferimento alla valutazione dei rischi integrata come sopra specificato dal tecnico dell'organizzazione dell'evento, "viene preso atto dell'integrazione..." anzidetta;

dato atto che la suddetta istanza è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works", al P.G. 13.000.2128.190107/r/r del giorno 07 gennaio 2020;

vista la Determinazione n. 2 del giorno 07 gennaio 2020, con la quale il Servizio PF - Servizio Governo del territorio - ha autorizzato lo svolgimento del suddetto evento;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 12 GENNAIO 2020, dalle ore 06:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 21:00, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Piazza Filippo Lippi, lungo tutto il perimetro dell'area rialzata e coperta, ordinariamente adibita al "Mercato delle Vettovaglie":

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di rimozione forzata e di validità.




In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'Associazione Culturale "L'Asterisco", organizzatrice della manifestazione - mercato, ed i commercianti ambulanti partecipanti dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli antincendio, di pronto soccorso o degli organi di Polizia.

Gli organizzatori della manifestazione dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione, dei partecipanti alla manifestazione e dei pedoni, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A. per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica, se necessaria, dell'area dove si è svolta la manifestazione.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.), l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori dell'evento, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 8 gennaio 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)