Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1867/2020

Revoca dell'ordinanza 1863/2020 - Pubblica incolumità: intervento urgente per la messa in sicurezza della passerella ciclo pedonale posta sul Viale L. da Vinci, a collegamento tra Via Rimini ed i plessi scolastici di Via Reggiana.
il dirigente

Vista la propria ordinanza 1863/2020, con la quale si consentiva la messa in sicurezza, per pubblica incolumità, della passerella ciclo-pedonale posta sul Viale L. da Vinci, ed a collegamento tra Via Rimini ed i plessi scolastici di Via Reggiana, a causa di alcune tavole in legno della pavimentazione scollate dalla struttura, tali da rendere pericoloso sia il transito pedonale e ciclabile;

vista la nota pervenuta via mail in data 17 settembre 2020 alle ore 20:07 da personale tecnico del servizio lavori Pubblici e Mobilità, con la quale veniva comunicato che la criticità segnalata con alle ore 14:05 del 17 settembre 2020 dal Comando Vigili del Fuoco con intervento 2655 del 17/9/20 erano state risolte, mediante un intervento di Consiag servizi Comuni;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.

dispone

che, dalle ore 20:07 del giorno 17 SETTEMBRE 2020, l'ordinanza 1863/2020, sia revocata.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag servizi Comuni ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag servizi Comuni, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.


Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 18 settembre 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)