Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1864/2020

Integrazione all'ordinanza n. 1817/2020: mercato europeo in Piazza Duomo, in via G. Magnolfi ed in Largo Giosuè Carducci.
il dirigente

Vista la propria ordinanza 1817/2020, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità in Piazza Duomo, Area Pedonale Urbana, Largo Giosuè Carducci e via Gaetano Magnolfi per consentire, dal 17 al 20 settembre 2020, lo svolgimento di un mercato denominato "Mercato Europeo di Prato", organizzato da Confesercenti di Prato, con sede a Prato in via Pomeria, civico 71/b, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;

richiamata la relazione tecnica, acquisita in data 4 settembre 2020, relativa al piano di Sicurezza (Safety & Security), comprensiva delle Misure Precauzionali di Contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19, redatta, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

visto il parere espresso dal Comando del Corpo di Polizia Municipale in data 5 settembre 2020, nel quale il medesimo "...prende atto, per quanto afferente alla propria competenza, della relazione per la valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatta dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, e rimette la presente ai competenti uffici per le opportune valutazioni di carattere tecnico e di merito";

acquisita, in data 17 settembre 2020, l'integrazione alla succitata relazione tecnica "...chiarimenti in merito al punto 13) e al punto 5) della relazione...", redatta, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

dato atto che nella suddetta integrazione il tecnico incaricato ha dichiarato che "...in Largo Carducci saranno poste transenne e barriere garantendo una larghezza di almeno 3,50 metri per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, delle persone invalide autorizzate e munite di contrassegno. Sarà inoltre consentito l'accesso alle attività economiche, l'accesso alle autorimesse e l'accesso ai residenti domiciliati in via Carraia e via Firenzuola. Per quanto riguarda la commistione di veicoli e pedoni sarà cura degli operatori incaricati di provvedere all'accompagnamento dei veicoli durante la marcia a passo d'uomo in modo da allontanare le persone davanti al veicolo fino all'ingresso di via Carraia e via Firenzuola";

rilevata pertanto, alla luce della suddetta integrazione alla relazione tecnica, la necessità di integrare la suddetta ordinanza con particolare riferimento al punto 1.1 del dispositivo;

ritenuto, pertanto, di procedere, all'integrazione del punto 1.1 e alla soppressione del punto 2 del dispositivo della succitata ordinanza n. 1817/2020;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che:

- il punto 1.1 del dispositivo dell'ordinanza n. 1817/2020 sia sostituito come segue:

1.1

  • Via Gaetano Magnolfi, nel tratto compreso tra via Piero Cironi e via F. Cavallotti;
  • Largo Giosuè Carducci:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA e/o SU AMBO I LATI, eccetto i veicoli degli addetti alla vendita su aree pubbliche e quelli dell'organizzazione del mercato, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'evento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata.

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli degli addetti alla vendita su aree pubbliche e quelli dell'organizzazione del mercato nonché i veicoli di cui al punto 1.1.1, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'evento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione.

1.1.1

Gli organizzatori del mercato dovranno attuare quanto previsto nell'integrazione alla relazione tecnica citata in premessa, ovvero:

"...in Largo Carducci saranno poste transenne e barriere garantendo una larghezza di almeno 3,50 metri per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, delle persone invalide autorizzate e munite di contrassegno. Sarà inoltre consentito l'accesso alle attività economiche, l'accesso alle autorimesse e l'accesso ai residenti domiciliati in via Carraia e via Firenzuola. Per quanto riguarda la commistione di veicoli e pedoni sarà cura degli operatori incaricati di provvedere all'accompagnamento dei veicoli durante la marcia a passo d'uomo in modo da allontanare le persone davanti al veicolo fino all'ingresso di via Carraia e via Firenzuola".

1.1.2

Gli organizzatori del mercato ed i commercianti ambulanti partecipanti dovranno altresì installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private, nonché consentire l'eventuale transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli organi di Polizia.

- il punto 2 Strade interdette al traffico del dispositivo dell'ordinanza n. 1817/2020 è soppresso.


Si specifica che l'ordinanza n. 1817/2020 è confermata in ogni altra sua parte.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'impresa esecutrice dei lavori ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 17 settembre 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)