Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1829/2020

Traslochi in varie vie eseguiti dalla ditta D.F.F..
il dirigente

Allo scopo di consentire l'esecuzione di operazioni di trasloco in varie vie del territorio comunale a cura della ditta D.F.F. di De Vincenti Domenico;

vista l'istanza presentata dalla ditta esecutrice del trasloco in data 14 settembre 2020;

visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16.05.2020, convertito nella legge 14 luglio 2020, n. 74, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 15.07.2020, e, in particolare, l'art. 1, punto 14, per il quale "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi...";

visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 dell'11/06/2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2 "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" nella parte in cui si riferisce al "...protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali, di cui all'Allegato 13...";

visto il citato Allegato 13, avente per oggetto "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri", al D.P.C.M. 11 giugno 2020;

visto il D.P.C.M. 14 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 176 dell'14/07/2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", il quale, al comma 1, dispone che "...le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020";

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, avente per oggetto "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 30/07/2020, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, in base al quale "...all'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 le parole 31 luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti 15 ottobre 2020";

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 40 del 22 aprile 2020 avente per oggetto "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati";

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2" e, in particolare, il punto 12 del dispositivo, ove è significato di "di confermare quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.04.2020...", e il terzo capoverso delle "Disposizioni finali" ove "è confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.04.2020...";

acquisita, in data 25/05/2020, agli dell'ufficio la documentazione tecnica inerente a "Procedure per la corretta gestione del rischio Covid-19 - addetto attività traslochi" e "Protocollo per la gestione del rischio Covid-19 - misure igienico sanitarie per il contenimento del virus", prodotta e sottoscritta dall'impresa esecutrice del trasloco, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

1.

che il giorno 18 SETTEMBRE 2020, dalle ore 07:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 13:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Quirico Baldinucci, in prossimità del civico 73 e per una lunghezza di circa ml. 20,00:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO:

a) - TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI, durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco, regolandone i flussi con due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna delle estremità della strettoia;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.

Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco le aree ad esse adibite dovranno essere opportunamente circoscritte a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., supportate da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone inoltre che, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo adibito all'esecuzione delle operazioni di trasloco dovrà essere collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente a garantire il transito in sicurezza dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri veicoli.

2

che il giorno 23 SETTEMBRE 2020, dalle ore 07:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 13:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Bruno Buozzi, in prossimità del civico 84 e per una lunghezza di circa ml. 20,00:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato adiacente il suddetto civico, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.

Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco le aree ad esse adibite dovranno essere opportunamente circoscritte a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., supportate da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone inoltre che, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo adibito all'esecuzione delle operazioni di trasloco dovrà essere collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente a garantire il transito in sicurezza dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri veicoli.

3

che il giorno 25 SETTEMBRE 2020, dalle ore 07:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 13:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Gaetano Donizetti, in prossimità del civico 172 e per una lunghezza di circa ml. 20,00:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua corsia purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.

Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco le aree ad esse adibite dovranno essere opportunamente circoscritte a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., supportate da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone inoltre che, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo adibito all'esecuzione delle operazioni di trasloco dovrà essere collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente a garantire il transito in sicurezza dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri veicoli.

4

che il giorno 28 SETTEMBRE 2020, dalle ore 11:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 17:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Pietro Colletta, in prossimità del civico 32 e per una lunghezza di circa ml. 20,00:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato adiacente il suddetto civico, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.

Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco le aree ad esse adibite dovranno essere opportunamente circoscritte a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. .

Si dispone inoltre che, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo adibito all'esecuzione delle operazioni di trasloco dovrà essere collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente a garantire il transito in sicurezza dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri veicoli.

5

che il giorno 29 SETTEMBRE 2020, dalle ore 10:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 16:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Enrico Boni, in prossimità del civico 7 e per una lunghezza di circa ml. 20,00:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato adiacente il suddetto civico, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.

Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco le aree ad esse adibite dovranno essere opportunamente circoscritte a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. .

Si dispone inoltre che, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo adibito all'esecuzione delle operazioni di trasloco dovrà essere collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente a garantire il transito in sicurezza dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri veicoli.

Si dispone altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito nonché atti a garantire l'accesso pedonale in sicurezza alle attività commerciali poste nei pressi delle aree interessate dal trasloco.

6

che il giorno 30 SETTEMBRE 2020, dalle ore 07:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 13:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Fiorentina, in prossimità del civico 3 e per una lunghezza di circa ml. 20,00:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato adiacente il suddetto civico, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.

Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco le aree ad esse adibite dovranno essere opportunamente circoscritte a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., supportate da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone inoltre che, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo adibito all'esecuzione delle operazioni di trasloco dovrà essere collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente a garantire il transito in sicurezza dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri veicoli.



L'impresa esecutrice delle operazioni di trasloco dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice delle operazioni di trasloco;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del trasloco;
  4. rispetto delle prescrizioni di cui alla documentazione inerente alle "Procedure per la corretta gestione del rischio Covid-19 - addetto attività traslochi" citata in premessa;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'impresa esecutrice del trasloco ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'impresa esecutrice delle operazioni di trasloco, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 15 settembre 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)