Vista la richiesta pervenuta dalla Questura di Prato, relativa alla richiesta di adozione, in data 9 settembre 2020, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità in Piazza del Pesce, in occasione della visita del Segretario Federale della Lega Salvini Premier, Matteo Salvini, nell'ambito della campagna elettorale per le prossime elezioni del 20 e 21 settembre 2020;
vista la nota pervenuta dal Comando della Polizia Municipale del 7 settembre 2020, relativa alla richiesta di adozione, in data 9 settembre 2020, di provvedimenti di divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Pesce;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità, per motivi di pubblica sicurezza nonché per motivi di regolarità e di fluidità della circolazione, di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.
che dalle ore 16,00 del giorno 09 SETTEMBRE 2020, fino al termine dell'evento e comunque non oltre le ore 24:00, nella sotto indicata viabilità comunale siano adottati i seguenti provvedimenti:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI E/O IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli adibiti a servizi di polizia e tutela di personalità, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e d'eccezione.
Misure di sicurezza a protezione della manifestazione politica e della viabilità sopra indicata potranno essere previste e comunicate all'organizzazione dalla Questura di Prato.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzazione dell'evento politico dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione dell'evento politico ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione dell'evento politico, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 7 settembre 2020