Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1748/2020

Revoca ordinanza n. 1722/2020 relativa a un trasloco in via Emilio Boni, civico 7, a cura della ditta CLS Soc. Coop. Giglio Traslochi.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 1722/2020, relativa alle operazioni di trasloco, a cura della CLS Soc. Coop. Giglio Traslochi, programmate nei giorni 2 e 3 settembre 2020 in via Emilio Boni, civico 7;

vista la richiesta del 28 agosto 2020 pervenuta dal committente del trasloco, nella quale è stato precisato che, per motivi tecnici, lo stesso trasloco non potrà avere luogo nei giorni programmati e ne è stata richiesta, con gli stessi orari e modalità, l'esecuzione delle relative operazioni nei giorni 15 e 16 settembre 2020;

preso atto, pertanto, della necessità di revocare i provvedimenti temporanei di viabilità adottati la succitata ordinanza n. 1722/2020, provvedendo, con nuova e separata ordinanza, a disciplinare l'esecuzione delle operazioni di trasloco nelle nuove date richieste;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone
  1. che dal giorno 31 AGOSTO 2020

sia REVOCATA l'ordinanza n. 1722/2020, relativa alle operazioni di trasloco, a cura della CLS Soc. Coop. Giglio Traslochi, programmate nei giorni 2 e 3 settembre 2020 in via Emilio Boni, civico 7.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, la ditta CLS Soc. Coop. Giglio Traslochi ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 31 agosto 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)