Vista la propria ordinanza n. 2124/2009 del 20/11/2009, con la quale è stata disposta la realizzazione di uno stallo adibito ad operazioni di carico e scarico merci in via Isonzo, civico 1/c;
dato atto che il suddetto stallo di sosta non risulta più necessario per la mancanza di attività commerciali in via Isonzo e per il sopravvenuto rifacimento dell'impianto segnaletico in tutta la medesima via;
preso atto della necessità di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati con la succitata ordinanza n. 2124/2009, dismettendo lo stallo adibito ad operazioni di carico e scarico ubicato in prossimità del civico 1/c, realizzando, al suo posto, un nuovo stallo di sosta delimitato da segnaletica orizzontale di colore bianco senza riserva;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
sia REVOCATA l'ordinanza n. 2124/2009 che istituiva in via Isonzo, in prossimità del civico 1/c, uno stallo adibito ad operazioni di carico e scarico merci.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 5 agosto 2020