Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1510/2020

Istituzione di stalli di sosta per ciclomotori e motocicli in Piazza Mercato Nuovo sul fronte del civico 35.
il dirigente

Rilevata la necessità di istituire alcuni stalli di sosta riservati a ciclomotori e motocicli in Piazza Mercato Nuovo, sul fronte dei civici da 33 a 35, allo scopo di riordinare gli spazi di sosta nella zona;

vista la richiesta pervenuta da un'attività commerciale, inoltrata tramite posta elettronica, in data 25/06/2020, relativa alla necessità di istituire posti per la sosta di ciclomotori e motocicli nella zona di Piazza Mercato Nuovo;

visti gli esiti del sopralluogo effettuato da parsonale dell'U.O.C. Trasporti e Traffico in data 20/07/2020;

rilevate la fattibilità dell'intervento, in considerazione della riscontrata carenza di stalli per la sosta di ciclomotori e motocicli nella zona oggetto del sopralluogo, e la conseguente necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 27 LUGLIO 2020 nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.

  • Piazza Mercato Nuovo, sul fronte dei civici 33, 34, 35:

siano istituiti n. 8 (otto) stalli riservati alla sosta di ciclomotori e motocicli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannelli integrativi di ciclomotore e di motociclo.


2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al suddetto tratto di Piazza Mercato Nuovo, sul fronte dei civici 33 - 34 - 35, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 21 luglio 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)