Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/5603

Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1442/2020

Lavori di ripristino superficiale dei calcestruzzi delle opere d'arte poste nel sottopasso autostradale di via Lunga di Cafaggio (opera n. 86 - km 11+436 dell'A11 "Firenze-Mare") a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A. .
il dirigente

Allo scopo di consentire l'effettuazione di lavori di ripristino superficiale dei calcestruzzi delle opere d'arte poste nel sottopasso autostradale di via Lunga di Cafaggio (opera n. 86 - km 11+436 dell'A11 "Firenze-Mare") a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A;

vista la richiesta pervenuta da Soc. Autostrade per l'Italia in data 13/07/2020, prot. ASPI/T4/2020/0002296/EU del 18/06/2020, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità per l'esecuzione dei suddetti lavori;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. n. 13-000-2275-200304/r del 13/07/2020;

visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16.05.2020, e, in particolare, l'art. 1, punto 14, per il quale "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi...";

visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 dell'11/06/2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2 "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" nella parte in cui si riferisce al "...protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali, di cui all'Allegato 13...";

visto il citato Allegato 13, avente per oggetto "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri", al D.P.C.M. 11 giugno 2020;

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 40 del 22 aprile 2020 avente per oggetto "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati";

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2" e, in particolare, il punto 12 del dispositivo, ove è significato di "di confermare quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.04.2020...", e il terzo capoverso delle "Disposizioni finali" ove "è confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.04.2020...."

acquisito, in data 20 maggio 2020, agli atti dell'ufficio l' "Aggiornamento al PSC a seguito del DPCM 11/03/2020 e s.m.i. in materia di contenimento della diffusione del coronavirus", a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A. e sottoscritto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase d'esecuzione, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C ;

dispone

1. Provvedimento principale

che dal giorno 20 LUGLIO 2020 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 7 AGOSTO 2020, limitatamente alla fascia oraria ricompresa tra le ore 9:00 e le ore 17:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, nei giorni di sabato feriali, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Lunga di Cafaggio, tratto all'interno del sottopasso autostradale posto al km 11+436 dell'A11 "Firenze-Mare":

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto stradale interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni con pannello integrativo di validità;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità.


Il tratto stradale interessato dall'esecuzione dei lavori dovrà essere opportunamente interdetto e protetto mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone che al termine delle fasce orarie sopra indicate per l'esecuzione dei lavori, nel tratto stradale interessato dagli stessi dovranno essere ripristinate, in piena sicurezza, le ordinarie condizioni di circolazione.

2. Deviazioni

Durante la validità del provvedimento di divieto di transito di cui sopra, il traffico veicolare subirà le seguenti deviazioni:

- il traffico proveniente dal via sulla Gora di Grignano e diretto verso via del Ferro in: via del Lazzeretto, via del Ferro;

- il traffico proveniente da via del Ferro e diretto verso via sulla Gora di Grignano in: via del Ferro, piazza Marino Olmi, via del Ferro, via Adamo Papi, via Giulio Borselli, via sulla Gora di Grignano.

3. Ulteriori provvedimenti

  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via sulla Gora di Grignano:
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via Bartolomeo Spighi:
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via del Ferro;
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via Caduti nei Lager;
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con l'area di parcheggio posta a margine della viabilità principale della stessa via Lunga di Cafaggio all'altezza del civico 54:

STRADA SENZA USCITA in direzione del sottopasso autostradale della stessa via Lunga di Cafaggio.


4. Preavvisi

Autostrade per l'Italia S.p.A. dovrà apporre un congruo numero di preavvisi indicanti i divieti e le variazioni di circolazione all'uopo adottati, in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:

  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via sulla Gora di Grignano:
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via Bartolomeo Spighi:
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via del Ferro;
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via Caduti nei Lager;
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con l'area di parcheggio posta a margine della viabilità principale della stessa via Lunga di Cafaggio all'altezza del civico 54;
  • Piazza Marino Olmi, all'intersezione con via Caduti nei Lager.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.


Autostrade per l'Italia S.p.A. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, Autostrade per l'Italia S.p.A., gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 13 luglio 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)