Vista l'autorizzazione relativa ad un passo carrabile in fregio alla viabilità di via Agnolo Firenzuola, civico 16, n. 30/2017, rilasciata dal Comune di Prato;
vista la richiesta presentata dalla proprietà, inerente all'autorizzazione per la posa in opera di cartellonistica stradale di divieto di fermata, inizio e fine, in via Agnolo Firenzuola, sul lato opposto a quello del passo carrabile e più precisamente dall'angolo con il Vicolo degli Arrigoni per una lunghezza di ml. 7,60 in direzione di Piazza del Pesce ed una larghezza di ml 1,40, per la ripetizione del passo carrabile n. 30/2017;
visto il parere favorevole espresso da questo Servizio Lavori Pubblici e Mobilità in data 11 febbraio 2020;
preso atto che sarà comunicata a So.Ri. S.p.A., società di gestione, per conto del Comune di Prato, delle pratiche relative ai passi carrabili, l'emissione della presente ordinanza per gli adempimenti a cura del richiedente in ordine all'area occupata;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e di fluidità della circolazione, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) ed il D.P.R. 19.12.1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
che dal giorno 13 LUGLIO 2020 in:
DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata con pannelli integrativi di: ripetizione passo carrabile n. 30/2017 - civico 16, inizio, fine.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, il richiedente ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 10 luglio 2020