Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1225/2020

Istituzione di zona omogenea a velocità massima di 30 km/h delimitata dalle mura medievali.
il dirigente

Vista la D.G.C. n. 127 del 07/05/2013, con la quale sono state definite la Zona a Traffico Limitato (pedonale) e la Zona a Traffico Limitato 07:30-18:30;

vista la D.G.C. n. 223 del 13/06/2017, con la quale è stata istituita l'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo, comprendente anche il Vicolo dell'Opera, un tratto di via Giuseppe Garibaldi compreso tra via Santo Stefano e la stessa Piazza Duomo ed un tratto di via Giuseppe Mazzoni compreso tra via dei Lanaioli e Piazza Duomo;

Vista la D.C.C. n. 76 del 4 giugno 2002, avente per oggetto "Programma Urbano della Mobilità 2002-2004", con la quale è stata definita l'estensione della Zona a Traffico Controllato (ZTC);

richiamata altresì la D.G.C. n. 146 del 27/03/2007, con la quale, fra l'altro, è stata confermata l'estensione della Zona a Traffico Controllato (ZTC);

vista l'ordinanza n. 1224 del 19/06/2020, relativa alla disciplina generale della Zona a Traffico Limitato denominata "A" (0-24);

vista l'ordinanza n. 1212 del 18/06/2020, relativa alla disciplina generale della Zona a Traffico Limitato denominata "B" 7:30-18:30;

vista l'ordinanza n. 263 del 3/02/2020, relativa, fra l'altro, all'estensione della Zona a Traffico Controllato;

preso atto della D.G.C. n. 125 del 19/05/2020, nella quale, fra l'altro, è stato stabilito di "...istituire una nuova zona con limitazione della velocità a 30 km/h (D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 art. 7) su tutte le strade comprese del centro storico ossia l'area compresa nella cerchia muraria delimitata da Archi di Frascati - Porta Santa Trinità - Porta Leone- Porta Pistoiese - Porta San Fabiano - Porta al Serraglio - Incroci Via Cavallotti con Via San Giorgio - Porta al Mercatale - Porta Fiorentina...";

dato atto, quindi, della necessità di procedere all'istituzione di una zona omogenea con limite massimo di velocità di 30 km/h nella viabilità posta all'interno delle mura medievali, ad eccezione di quella compresa nella Zona a Traffico Limitato "A" (0-24), ove vige il limite massimo di velocità a 10 km/h;

dato atto che il perimetro della "Zona 30 km/h", così come sopra sinteticamente descritta, è rappresentato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

visti gli artt. 5 e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che, dal giorno 19 GIUGNO 2020, nella viabilità compresa all'interno delle mura medievali, ad eccezione di quella inserita nella Zona a Traffico Limitato "A" (0-24), ove vige il limite massimo di velocità di 10 km/h, sia istituita una Zona omogenea con limite massimo di velocità di 30 km/h. La Zona in parola è rappresentata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.).

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 19 giugno 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)