Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1207/2020

Installazione di strutture esterne per ristoro all'aperto in via Santo Stefano, sul lato opposto al civico 24.
il dirigente

Allo scopo di consentire l'installazione di strutture esterne occorrenti per il ristoro all'aperto in Via Santo Stefano, sul lato opposto al civico 24, a servizio dell'esercizio commerciale "Aroma Divino";

vista la richiesta inoltrata da So.Ri. S.p.A. in data 18 giugno 2020, autorizzazione n. 324/2020;

preso atto delle condizioni riportate nella suddetta autorizzazione, ovvero "l'area dovrà essere idoneamente delimitata e protetta con manufatti amovibili che ne garantiscano la fruizione in sicurezza da parte degli avventori su tutti i lati, ad eccezione del lato prospiciente il marciapiede; dovrà essere garantita, per tutta l'estensione dell'area una corsia carrabile libera non inferiore a 3,00 metri", per l'installazione delle strutture a servizio dell'attività sopra indicata;

viste la D.G.C. n. 125 del 19/05/2020 e le relative disposizioni tecniche;

vista l'ordinanza n. 1128 del 10/06/2020, relativa all'istituzione di un'Area Pedonale Urbana temporanea sperimentale;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli avventori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che, dal giorno 18 GIUGNO 2020 al giorno 31 OTTOBRE 2020, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Santo Stefano, sul lato opposto al civico 24, per una lunghezza di circa ml. 10,00 ed una profondità di circa ml. 2,00:

- nel periodo 18/06/2020-30/09/2020, nei giorni dal lunedì al mercoledì, dalle ore 10:00 alle ore 24:00, e nei giorni dal giovedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:30;

- nel periodo 01/10/2020-31/10/2020, dalle ore 10:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio delle strutture, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra.




Si dispone che le strutture necessarie al ristoro siano collocate in modo da consentire il transito in sicurezza dei veicoli d'emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri autorizzati.

Si dispone altresì che le strutture in parola siano supportate da apposita segnaletica stradale verticale di "Segni sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" (Figura II 470 Art. 175 Reg. Esec. N.C.d.S. D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.) da apporre sullo spigolo esterno della balaustra, dal lato di via dei Tintori, unitamente a fasce rifrangenti.




In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'attività commerciale "Aroma Divino", nell'installazione delle strutture sopra descritte, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e degli avventori individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, secondo le disposizioni della presente ordinanza, a cura e spese dell'attività commerciale "Aroma Divino";
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'attività commerciale;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'attività commerciale "Aroma Divino", So.Ri. S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'attività commerciale "Aroma Divino", restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 18 giugno 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)