Allo scopo di consentire lo svolgimento di un mercato denominato "Mercatale Viva", che si terrà in un tratto di Piazza Mercatale il giorno 16 febbraio 2020, organizzato dalla Cooperativa AMI, con sede a Prato, in Via A.M. Enriquez-Agnoletti, civico 11;
preso atto della Relazione Tecnica - manifestazione temporanea, redatta in data 31/01/2020 dal tecnico incaricato dall'organizzazione del mercato;
preso atto della comunicazione del Comando del Corpo di Polizia Municipale del giorno 6 febbraio 2020, con la quale sono state richieste, per le motivazioni ivi riportate, integrazioni alla suddetta relazione tecnica;
preso atto, altresì, delle integrazioni pervenute dal tecnico incaricato dall'organizzazione del mercato in data 7 febbraio 2020;
vista l'ulteriore comunicazione del Comando del Corpo di Polizia Municipale del giorno 8 febbraio 2020, nella quale viene preso atto "delle integrazioni alla relazione per la valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto presentate dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza...";
acquisita, in data 16 giugno 2020, agli atti dell'ufficio la nota integrativa denominata "Disposizioni Anticontagio - Mercatale Viva", redatta e sottoscritta dal tecnico incaricato dall'organizzazione dell'evento, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;
vista la Determinazione n. 47 del giorno 15 gennaio 2020, con la quale il Servizio Governo del territorio ha autorizzato lo svolgimento del suddetto evento;
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13-000-2269-200210/r del giorno 16 giugno 2020;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che il giorno 21 GIUGNO 2020, dalle ore 05:00 fino al termine del mercato e comunque non oltre le ore 22:00, nel sotto indicato tratto di piazza, meglio individuato nella planimetria allegata, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
è autorizzata l'installazione delle strutture necessarie allo svolgimento del mercato in oggetto;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio delle strutture necessarie allo svolgimento del mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
Gli operatori di commercio su aree pubbliche dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare libere da ogni ingombro le aiuole della vicina area a verde pubblico nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o degli organi di Polizia.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzazione dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza dei partecipanti e degli avventori ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza per tutta la durata dell'evento, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alle aiuole della vicina area a verde pubblico, alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario dell'area a verde e della strada per i provvedimenti di competenza.
Al termine del mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.
L'organizzazione assume ogni responsabilità derivante dal mercato ed in particolare solleva il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'Amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni conseguenti l'evento.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dell'organizzazione di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti
uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e
penali.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione del mercato ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 16 giugno 2020