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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 98/2019

Modifiche alla circolazione in via Fernando Rapezzi.
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 651 del 13 marzo 2006, relativa alla disciplina della circolazione in Via F. Rapezzi;

rilevato che, al fine di migliorare l'accessibilità da via Montalese a via F. Rapezzi, si è reso necessario modificare la disciplina della circolazione di quest'ultima, istituendovi il senso unico di marcia con direzione da via F. Strozzi a via Erbosa;

rilevata pertanto la necessità di disciplinare la circolazione veicolare in via F. Rapezzi, individuata nella rete stradale comunale come meglio evidenziato nell'Allegato 2 "Inquadramento territoriale";

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dalle ore 10:00 del giorno 14 GENNAIO 2019 in:

  • via Fernando Rapezzi;

la circolazione è disciplinata come illustrato nell'Allegato 1 "Disciplina della circolazione", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.


2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della circolazione in via F. Rapezzi, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 14 gennaio 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)