Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1046/2019

Revoca ordinanza 787/2019 ed istituzione di nuovi provvedimenti di viabilità per svolgimento di un mercato denominato "Terra di Prato" in Piazzale Pietro Nenni.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 787/2019, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire lo svolgimento, il giorno 23/03/2019, del mercato denominato "Terra di Prato" in Piazza Mercato Nuovo;

vista la propria ordinanza n. 1045 del 20/03/2019, relativa all'adozione di urgenti provvedimenti temporanei di viabilità consistenti in divieti di sosta e di sospensione temporanea della circolazione stradale in varie vie e piazze, tra le quali anche nell'area di Piazza Mercato Nuovo interessata dal previsto mercato "Terra di Prato";

vista altresì la comunicazione del Servizio PF Governo del Territorio del 20/03/2019, relativa allo spostamento, per i motivi di cui all'ordinanza n. 1045/2019, del suddetto mercato previsto in data 23/03/2019 da Piazza Mercato Nuovo a Piazzale Pietro Nenni;

rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza 787/2019, adottando nel contempo nuovi provvedimenti di viabilità;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

1

che dal giorno 20 MARZO 2019:

sia REVOCATA l'ordinanza n. 787/2019, relativa allo svolgimento del mercato "Terra di Prato" in Piazza Mercato Nuovo.

2. Nuovi provvedimenti

che il giorno 23 MARZO 2019, dalle ore 05:00 fino al termine delle operazioni di mercato e comunque non oltre le ore 16:00, nel sotto indicato piazzale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazzale Pietro Nenni, escluse le corsie riservate al trasporto pubblico locale e la relativa area di fermata:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'organizzazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di eccezione.

Gli operatori di commercio su aree pubbliche dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o dei Servizi di Polizia.


Si specifica che in tutti i possibili accessi all'area di svolgimento del suddetto mercato dovranno essere posizionate barriere new-jersey, oppure in alternativa automezzi di massa, resistenza e indeformabilità paragonabili a barriere fisse del tipo new-jersey in calcestruzzo, costantemente presidiati da personale dell'organizzazione che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità), posti a sbarramento ed a protezione del mercato in oggetto. Tali manufatti o veicoli dovranno essere posizionati in modo sfalzato per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso.





In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione del mercato dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture e/o addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno sia di notte nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.

Al termine del mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione del mercato dovrà contattare l'azienda d'igiene urbana per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dal mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese dell'organizzazione del mercato;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574 - 1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione del mercato ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione del mercato, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 20 marzo 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)