Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 10/2020

Gara podistica competitiva denominata "39° Trofeo Sanmartinese" organizzata dall'A.S.D. Atletica Campi Bisenzio.
il dirigente

VISTE le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.) nonché le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del giorno 13 ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del giorno 08 novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del giorno 17 giugno 2003;

VISTA l'istanza P.G. n. 235962 del giorno 11 dicembre 2019, con la quale la Provincia di Prato ha comunicato, per il giorno 12 gennaio 2020, lo svolgimento della gara podistica competitiva denominata "39° Trofeo Sanmartinese", organizzata dal Signor Riccardo Bicchi, in qualità di Presidente della società A.S.D. Atletica Campi Bisenzio Universo Sport, con sede a Campi Bisenzio (FI), in Via Gramignano, civico 151, con ritrovo dei concorrenti previsto alle ore 08:00 in località Campi Bisenzio, in Via Palestro, partenza degli stessi alle ore 09.00 dalla medesima via, passaggio nel territorio comunale di Prato ed arrivo programmato per le ore 11:00 circa nello stesso luogo;

dato atto che la suddetta istanza è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.121.177.190107/r del 20 dicembre 2019;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE prot. n. 11240 del giorno 16/12/2019, con il quale il Dirigente dell'Area Tecnica - Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ha comunicato alla Città Metropolitana di Firenze - Pianificazione Territoriale, Sviluppo Economico e Sport il proprio nulla osta allo svolgimento della gara podistica competitiva denominata "39° Trofeo Sanmartinese", prevista per il giorno 12 gennaio 2020;

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del giorno 13 ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/55805/116/1 del giorno 09 novembre 1998, dalla nota M/2413/64 del giorno 30.09.2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del giorno 17 giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara;

VISTO lo statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 6 e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.);

dispone

che il giorno 12 GENNAIO 2020, dalle ore 09:00 fino al termine del passaggio dei concorrenti della gara podistica in oggetto all'interno del territorio comunale di Prato e comunque non oltre le ore 09:40, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via delle Miccine, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via del Paradiso (strada collocata nel territorio del Comune di Campi Bisenzio) e l'intersezione con Via Tosca Fiesoli (strada collocata nel territorio del Comune di Campi Bisenzio):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alla fase di passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara podistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara podistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a quindici minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Dovrà essere effettuato, a cura dell'organizzazione della manifestazione, un sopralluogo per verificare che sia stato dato corso ai lavori di bonifica degli ammaloramenti presenti sul manto stradale dei tratti di strade interessati dal passaggio della corsa podistica e successivamente dovrà essere comunicato, a mezzo fax, l'esito del predetto sopralluogo all'ente che ha autorizzato la manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e di pronto soccorso nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) siano incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni previste nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;

- la carovana podistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada", pubblicato sulla G.U.R.I. 05 febbraio 2003, n. 29, come modificato con Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U.R.I. 6.3.2008, n. 56), che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della gara in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della corsa podistica.

Si evidenzia fin d'ora che, in esito ai contatti telefonici intercorsi, il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare un servizio di scorta come richiesto. Pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata, a cura ed a spese degli stessi organizzatori, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della gara, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della gara medesima.

I responsabili dell'organizzazione della gara predisporranno altresì, a loro cura e spese, un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composto da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione.

Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e di arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare l'area nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori dovranno garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso, a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione, gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, con l'addebito delle spese di ripristino all'organizzazione della manifestazione sportiva.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

RENDE NOTO

che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773), art. 68, e da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonché dagli artt. 119 - 123 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06.05.1940, n. 635) e da quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So.R.i S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o di modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la gara podistica verrà svolta sotto l'esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti, che, pertanto, assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara; pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli Organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale della Provincia di Prato n. 11240 del giorno 16 dicembre 2019, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Pubblica Istruzione, Promozione ed Eventi - Ambito Turismo e Sociale e Manifestazioni Sportive ha autorizzato, per il giorno 12 gennaio 2020, lo svolgimento della gara podistica competitiva denominata "39° Trofeo Sanmartinese", citato in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Inoltre si precisa che l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, se prevista, conforme e inerente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sarà a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

Si evidenzia in particolare che, qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, essa dovrà essere collocata in loco almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica al Comando del Corpo di Polizia Municipale all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., prima della decorrenza del presente atto.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, se prevista, conformemente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione sportiva;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza;
  6. verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere di ripristino delle parti ammalorate delle strade indicate nella presente ordinanza e successivo invio della comunicazione dell'esito della verifica stessa al seguente numero di fax: 0574/1837371.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 (sessanta) giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido il giorno 12 gennaio 2020 dalle ore 09:00 fino al termine del passaggio dei concorrenti della gara podistica nel territorio comunale e comunque non oltre le ore 09:40.

Nei termini di validità della presente ordinanza è sospesa l'efficacia di tutte le ordinanze di viabilità che risultino incompatibili con questa.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 7 gennaio 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)