Preso atto della richiesta pervenuta dal Comando di Polizia Municipale, relativa alla cancellazione del posto invalidi riservato al contrassegno n. 8297, ubicato in via Giuseppe Catani, 34/a-f, per decesso del titolare;
rilevata pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati, dismettendo lo stallo di sosta riservato per persone diversamente abili posto in via Giuseppe Catani, civico 34/a-f;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 23 DICEMBRE 2019
sia REVOCATA l'ordinanza n. 4036/2018, che istituiva in via Giuseppe Catani, in prossimità del civico 34/a-f, n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili con riserva all'autorizzazione n. 8297, di cui agli artt. 39 del Nuovo Codice della Strada e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 18 dicembre 2019