Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3675/2019

Evento musicale itinerante organizzato dall'Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Prato.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di un evento musicale itinerante, consistente nella sfilata della fanfara inquadrata dei Bersaglieri, che percorrerà alcune vie e piazze del centro cittadino, il giorno 22 dicembre 2019;

vista l'istanza del 18 novembre 2019, presentata dal Signor Elmi Ernesto, in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Prato "Guido Neri", relativa all'adozione di appropriati provvedimenti di viabilità;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.737.151124/r del 18 dicembre 2019;

vista la comunicazione dell'organizzazione dell'evento musicale, acquisita il giorno 18/12/2019, nella quale è stato precisato che la partenza avverrà negli spazi privati del ristorante "Lo Scoglio", ubicato in Via G. Verdi, civico 42, mentre l'arrivo dei partecipanti avverrà negli spazi privati della "Casa del Combattente", posta in Via Piazza San Marco, civico 29;

dato atto che, come da conversazione telefonica intercorsa con il Comando di Polizia Municipale in data 20/12/2019, è stato convenuto che "...l'evento comunicato non appare, per come è stato descritto dal richiedente, nell'ambito delle casistiche previste dalla Direttiva Piantedosi";

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che gli organizzatori dovranno inoltrare specifica comunicazione alla Questura di Prato in ordine allo svolgimento degli eventi ai sensi dell'art 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e degli artt. 29 e ss. del Regolamento di Esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635);

rilevata la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di adottare specifici provvedimenti di viabilità;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che il giorno 22 DICEMBRE 2019, dalle ore 16:10 fino all'arrivo presso la "Casa del Combattente" e comunque non oltre le ore 17:45, nelle sotto elencate vie e piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Giuseppe Verdi, nel tratto compreso tra gli spazi privati del ristorante "Lo Scoglio" (partenza dell'evento musicale) e Via B. Cairoli;
  • Via Benedetto Cairoli;
  • Piazza del Comune, nel tratto di collegamento tra Via B. Cairoli e Via G. Mazzoni;
  • Via Giuseppe Mazzoni;
  • Piazza Duomo, limitatamente al tratto di scorrimento compreso tra Via G. Mazzoni e Via G. Garibaldi;
  • Via Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra Piazza Duomo e Via G. Verdi;
  • Via Giuseppe Verdi;
  • Via Giuseppe Mazzini;
  • Piazza San Marco, limitatamente al tratto di scorrimento compreso tra Via G. Mazzini e la "Casa del Combattente":

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi del passaggio dei partecipanti alla sfilata della fanfara inquadrata.

Si dispone che in tutti i tratti stradali che l'evento musicale itinerante dovrà percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione, gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo le vie interessate e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione della manifestazione dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza dei partecipanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Gli organizzatori dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso o degli organi di Polizia.

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione dell'evento.

Al termine dell'evento dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio d'igiene urbana, per provvedere per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica delle aree dove si è svolto l'evento in oggetto, se necessaria.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento dell'evento, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

In ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, inoltre, non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e da tutti gli altri obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti.

I partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992), in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e per gli stessi partecipanti;

l'organizzazione della manifestazione dovrà adottare, durante tutte le fasi di svolgimento dell'evento, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari ad assicurare che il corteo si svolga in modo ordinato e che sia garantita la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la tutela dell'incolumità dei partecipanti;

dovrà essere garantita una costante ed adeguata sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento del corteo al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco del corteo in atto e del sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima pubblicità al presente provvedimento;

ai partecipanti dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità degli stessi;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze ed eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada.

AVVISA

che l'organizzazione assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione e in particolare solleva questa Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta danni a persone, animali o cose, subiti dagli stessi partecipanti a qualsiasi titolo o da terzi;

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dell'organizzazione di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento delle sfilate, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzazione dell'evento musicale;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta, se necessaria, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, se prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 20 dicembre 2019

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)