Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 665/2020

Istituzione di stalli di sosta per ciclomotori e motocicli in un tratto di via Montalese.
il dirigente

Rilevata la necessità di istituire alcuni stalli di sosta riservati a ciclomotori e motocicli in via Montalese, sul fronte dei civici da 101/A a 109, allo scopo di riordinare gli spazi di sosta nella zona;

vista la richiesta pervenuta da alcuni cittadini, inoltrata tramite posta ordinaria, in data 21/11/2019, con la quale veniva manifestata la necessità di istituire posti per la sosta di ciclomotori e motocicli nella zona di via Montalese;

visti gli esiti del sopralluogo effettuato da parsonale dell'U.O.C. Trasporti e Traffico in data 21/11/2019;

rilevate la fattibilità dell'intervento e la conseguente necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che dal giorno 6 APRILE 2020 nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.

  • Via Montalese, sul lato dei civici dispari, sul fronte dei civici dal 101/A al 109:

istituzione di n. 9 (nove) stalli riservati alla sosta di ciclomotori e motocicli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannelli integrativi di ciclomotore e di motociclo.


2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al suddetto tratto di via Montalese, sul lato dei civici dispari, nel tratto compreso tra il 101/A e il 109, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 3 aprile 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)