Allo scopo di consentire lo svolgimento di lavori di scavo per la realizzazione di una nuova fognatura nel tratto terminale della parte senza uscita di via Galcianese in direzione della pista ciclopedonale di collegamento con via J. Monnet e lungo tale tratto di pista ciclopedonale;
vista l'istanza pervenuta dall'Arciconfraternita della Misericordia di Prato in data 02/12/2019, P.G. 230431, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori;
dato atto che i lavori verranno eseguiti dall'impresa Brunetti Costruzioni S.r.l., con sede in Prato in via A. De Gasperi, 33;
dato atto che la suddetta istanza è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. n. 13-000-2250-191202 del 2/12/2019;
dato atto, altresì, che i lavori in parola sono compresi nell'ambito delle opere di urbanizzazione di cui alla variante in corso d'opera, P.G. 20180138532 del 20/07/2018, al Permesso di Costruire P.E. n. 1431/2015;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
1. Provvedimento principale
che, dal giorno 07 GENNAIO 2020 fino al termine dei lavori e non oltre il giorno 30 APRILE 2020, nella sotto indicata viabilità comunale siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei:
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto stradale interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
L'intera area interessata dai lavori dovrà essere circoscritta e protetta mediante la collocazione di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 14/12/1992, n. 495 e s.m.i., supportate da fasce rifrangenti e da idonei dispositivi luminosi intermittenti.
1.1
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di pista ciclopedonale interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE, nel tratto di pista ciclopedonale interessato dai lavori, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato alle biciclette.
L'intero tratto di pista ciclopedonale interessato dai lavori dovrà essere circoscritto e protetto mediante la collocazione di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 14/12/1992, n. 495 e s.m.i., supportate da fasce rifrangenti e da idonei dispositivi luminosi intermittenti.
2. Preavvisi
Al fine di preavvisare l'utenza dei suddetti provvedimenti di interdizione alla circolazione, con particolare riferimento al tratto di pista ciclopedonale di collegamento tra via Galcianese e via Jean Monnet, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere alla collocazione di idonei e chiari pannelli informativi nei seguenti punti:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione,
il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e
regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, la ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 2 dicembre 2019