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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3495/2019

Ponte alla Vittoria: istituzione di divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 30,00 tonnellate.
il dirigente

Preso atto della relazione tecnica "Ponte alla Vittoria - valutazione sulla sicurezza", depositata agli atti del Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità ed afferente al progetto PH300 Programmazione Infrastrutture Strategiche;

preso altresì atto della comunicazione pervenuta dai tecnici incaricati della valutazione di sicurezza, nella quale, in base alle conclusioni della succitata relazione tecnica, è stata ritenuta opportuna la collocazione di segnaletica stradale di divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 30 tonnellate sul Ponte alla Vittoria;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione, di adottare provvedimenti permanenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) ed il D.P.R. 19.12.1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

dispone

che dal giorno 29 NOVEMBRE 2019 sul:

  • Ponte alla Vittoria, siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A 30 TONNELLATE (fig. II 68 Art. 118), apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a 30 tonnellate.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale, conforme a quanto disposto dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 29 novembre 2019

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)