Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3432/2019

Proroga ordinanza n. 3241/2019 limitatamente all'installazione del solo castello di tiro in Piazza Duomo, civico 11.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 3241/2019, con la quale venivano adottati i provvedimenti alla viabilità per consentire l'installazione di un'area di cantiere e di un castello di tiro, occorrenti nell'ambito dei lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Piazza Duomo, civico 11;

vista la richiesta presentata da So.Ri. S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. n. 19-128-154-191026/p del 08/11/2019 e riferita alla pratica Asup prot. 18273/2019 del giorno 8 novembre 2019, relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità, limitatamente al mantenimento in essere del solo castello di tiro, adottati nella suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;

preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 29 novembre 2019;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 3241/2019, limitatamente al mantenimento in essere del solo castello di tiro, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 3241/2019 venga prorogata fino al termine dei lavori, limitatamente al mantenimento in essere del solo castello di tiro, e comunque non oltre il giorno 11 FEBBRAIO 2020, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Piazza Duomo, in prossimità del civico 11 e per una lunghezza di circa ml. 3,00:

è autorizzato il mantenimento del castello di tiro nell'Area Pedonale Urbana.

1.1

in prossimità dell'area interessata dall'intervento:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di piazza interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

L'intera area interessata dall'esecuzione dei lavori dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da dispositivi luminosi intermittenti, da apporre anche alle strutture del castello di tiro.

Si dispone altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.

2. Autorizzazione al transito e alla sosta

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata dei lavori stessi, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nell'Area Pedonale di Piazza Duomo, nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" 7:30/18:30. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, la ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 21 novembre 2019

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)