Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3400/2019

Camminata ludico - motoria in varie vie organizzata dalla Fondazione Ami Prato.
il dirigente

Vista l'istanza del giorno 08 novembre 2019, presentata dalla Fondazione Ami Prato Onlus, ubicata in Via Suor Niccolina Infermiera, civico 20, relativa all'adozione, per il giorno 24 novembre 2019, di provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie cittadine, allo scopo di svolgere, in collaborazione con la Uisp di Prato, una manifestazione sportiva consistente in una camminata ludico-motoria non competitiva di km 4, con partenza alle ore 10:00 dagli spazi privati della Sede Avis, ubicata in Via Sant'Orsola, civico 19, ed arrivo previsto alle ore 12:00 circa nello stesso luogo;

vista la comunicazione dell'organizzazione dell'evento sportivo non competitivo acquisita il giorno 08/11/2019, nella quale è stato precisato che la partenza e l'arrivo dei partecipanti avverranno negli spazi privati della Sede Avis;

preso atto della comunicazione pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 12 novembre 2019, nella quale, con riferimento alla succitata nota dell'organizzazione del 08/11/2019, è stata specificata l'irrilevanza delle prescrizioni di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 per l'evento in oggetto;

visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

visto lo Statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07/10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

preso atto che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere non competitivo;

visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;

preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

visto il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005;

vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07/12/1995, prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;

rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione;

ritenuto che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva non competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati, in particolare a carico degli organizzatori;

ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ed il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

rilevata la necessità di adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

richiamato l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 24 NOVEMBRE 2019, dalle ore 10:00 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 12:00 circa, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

Percorso di km 4:

  • Via Sant'Orsola, nel tratto compreso tra gli spazi privati della sede dell'Avis, ubicata al civico 19 (partenza della passeggiata), e Via M. Nistri;
  • Via Marianna Nistri;
  • Via Frascati, nel tratto compreso tra Via M. Nistri e la pista ciclabile di collegamento tra la stessa Via Frascati e Via de' Puccetti;
  • Pista ciclabile di collegamento tra Via Frascati e Via de' Puccetti;
  • Via de' Puccetti;
  • Via Santa Chiara, nel tratto compreso tra Via de' Puccetti e Piazza San Rocco;
  • Piazza San Rocco;
  • Via Calimara;
  • Via dell'Arco;
  • Piazza San Marco, nel tratto di collegamento tra Via dell'Arco ed il percorso cioclopedonale adiacente Via Arc. Antonio Martini;
  • Percorso cioclopedonale adiacente Via Arc. Antonio Martini, di collegamento tra Piazza San Marco ed il Ponte Venti Settembre;
  • Ponte Venti Settembre;
  • Pista ciclabile "Fausto Coppi", nel tratto compreso tra il Ponte Venti Settembre ed il Ponte della Passerella;
  • Ponte della Passerella;
  • Via San Giorgio, nel tratto compreso tra il Ponte della Passerella e Via F. Cavalotti;
  • Via Felice Cavallotti, nel tratto compreso tra Via San Giorgio e Via G. Magnolfi;
  • Via Gaetano Magnolfi;
  • Piazza Duomo, nel tratto di collegamento tra Via G. Magnolfi e Via G. Garibaldi;
  • Via Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra Piazza Duomo e Via dei Cimatori;
  • Via dei Cimatori;
  • Via Settesoldi;
  • Via Pugliesi, nel tratto compreso tra Via Settesoldi e Via B. Cairoli;
  • Via Benedetto Cairoli, nel tratto compreso tra Via Pugliesi e Via G. Mazzini;
  • Via Giuseppe Mazzini, nel tratto compreso tra Via B. Cairoli e Via San Giovanni;
  • Via San Giovanni;
  • Viale Piave, nel tratto compreso tra Via San Giovanni e Piazza Santa Maria delle Carceri;
  • Piazza Santa Maria delle Carceri, nel tratto di collegamento tra Viale Piave e Via San Bonaventura;
  • Via San Bonaventura;
  • Piazza San Francesco, nel tratto di collegamento tra Via San Bonaventura e Via Ricasoli;
  • Via Ricasoli;
  • Piazza del Comune, nel tratto di collegamento tra Via Ricasoli e Via C. Guasti;
  • Via Cesare Guasti, nel tratto compreso tra Piazza del Comune e Via dell'Altopascio;
  • Via dell'Altopascio;
  • Via Rinaldesca, nel tratto compreso tra Via dell'Altopascio e Via dell'Aiale;
  • Via dell'Aiale;
  • Via del Pellegrino, nel tratto compreso tra Via dell'Aiale e Via Cicognini;
  • Via Cicognini;
  • Piazza del Collegio;
  • Via Giuseppe Silvestri, nel tratto compreso tra Piazza del Collegio e Via Sant'Orsola;
  • Via Sant'Orsola, nel tratto compreso tra Via G. Silvestri e gli spazi privati dell'Istituto della sede dell'Avis, ubicata al civico 19 (arrivo della passeggiata):


SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla passeggiata podistica non competitiva.

Si dispone che in tutti i tratti stradali che la corsa podistica non competitiva dovrà percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione, gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo le vie interessate e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.





In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione.

Si evidenzia fin d'ora che, in esito ai contatti telefonici intercorsi, il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare, con il personale a propria disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta. Pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata, a cura e a spese degli stessi organizzatori, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione.

AVVERTE

che i responsabili dell'organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi dovranno adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in particolare:

sia rispettato il percorso previsto;

i partecipanti osservino comunque una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, in particolare dall'art. 190 dello stesso e dalle regole di comune prudenza;

la manifestazione podistica si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti sportivi vigenti in materia e delle norme di sicurezza vigenti;

la manifestazione sopra citata non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;

i responsabili della manifestazione podistica adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché per curare che gli stessi osservino le norme del Nuovo Codice della Strada, dei regolamenti sportivi vigenti in materia e le prescrizioni indicate;

prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e dei percorsi e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti e gli spettatori;

sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza e con proprio personale munito sia degli idonei indumenti rifrangenti - che lo rendano facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono - sia di segni di riconoscimento e di adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico;

sia osservata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti;

sia data a cura degli organizzatori la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;

sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di una adeguata scorta tecnica composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura tesa ad evitare pericoli o incidenti;

prima dell'inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti alla manifestazione dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione podistica, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla stessa, adottando, in caso contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione in oggetto;

sia disposta, se opportuna, la transennatura dei tratti antecedenti e successivi la zona di partenza e di arrivo al fine della tutela dei partecipanti;

sia garantita una costante ed adeguata assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'autoambulanza con medico a bordo;

qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 ore prima la direzione movimento del gestore del trasporto pubblico;

sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. n. 495/1992, la segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione;

sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia impedito al pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione, collocando, se del caso, idonei dispositivi di protezione e di contenimento;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione sportiva;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Al termine della manifestazione sportiva dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione, se necessario, dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica delle aree interessate dalla manifestazione.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che dovrà essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 123 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.);

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che la presente ordinanza non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare da quelli previsti dal Titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione della manifestazione sportiva ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 19 novembre 2019

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)