Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3047/2019

Gara ciclistica competitiva denominata "30° Campionato Italiano Vigili del Fuoco" a cura dell' U.C. Seanese Corse A.S.D. .
il dirigente

VISTE le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.) nonché le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del giorno 13 ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del giorno 08 novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del giorno 17 giugno 2003;

VISTA l'istanza P.G. n. 7977 del giorno 18 settembre 2019, con la quale la Provincia di Prato ha comunicato lo svolgimento della corsa ciclistica competitiva categoria Amatori denominata "30° Campionato Italiano Vigili del Fuoco", a cura dell' U.C. Seanese Corse A.S.D. eprogrammata per il giorno 12 ottobre 2019;

VISTA la DETERMINAZIONE n. 1057 del giorno 7 ottobre 2019, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica competitiva categoria Amatori denominata "30° Campionato Italiano Vigili del Fuoco", programmata per il giorno 12 ottobre 2019;

preso atto del Piano di Emergenza, redatto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Prato, protocollo n. 10187 dell'8/10/2019, inerente alla manifestazione sportiva in oggetto;

vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 9 ottobre 2019, nella quale, con riferimento alle finalità di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno del 18/07/2018, viene preso atto del suddetto Piano;

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del giorno 13 ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/55805/116/1 del giorno 09 novembre 1998, dalla nota M/2413/64 del giorno 30.09.2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del giorno 17 giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara;

VISTO lo statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 6 e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.);

dispone

1 Divieti di sosta

che il giorno 12 OTTOBRE 2019, dalle ore 13:00 fino al termine della gara ciclistica competitiva e comunque non oltre le ore 17:30, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via delle Risaie, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Viale Sedici Aprile 1992 e l'intersezione con via di Nebbiaia;
  • Via di Nebbiaia, nel tratto compreso tra l'intersezione con via delle Risaie e l'intersezione con viadelle Colombaie:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.

2 Svolgimento gara ciclistica competitiva

che il giorno 12 OTTOBRE 2019, dalle ore 13:45 fino al termine della gara ciclistica competitiva e comunque non oltre le ore 16:30, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

2.1 Partenza ufficiosa e spostamento verso la partenza ufficiale

dalle ore 13:45 alle ore 14:00 in:

  • Via Didaco Bessi (inizio della fase di trasferimento per la partenza ufficiale della corsa);
  • Via Arcangelo Ghisleri, nel tratto compreso tra Via D. Bessi e Via delle Colombaie;
  • Via delle Colombaie, nel tratto compreso tra Via A. Ghisleri e Viale Sedici Aprile 1992;
  • Viale Sedici Aprile 1992, nel tratto compreso tra Via delle Colombaie e Via delle Risaie;
  • Via delle Risaie, nel tratto compreso tra Viale Sedici Aprile 1992 e Via di Nebbiaia;

2.2 Partenza Ufficiale e successiva uscita verso il territorio del Comune di Poggio a Caiano:

dalle ore 14:00 alle ore 14:10 in:

  • Via di Nebbiaia, nel tratto compreso tra Via delle Risaie e Via delle Colombaie;
  • Via delle Colombaie, nel tratto compreso tra Via di Nebbiaia e Via Traversa il Crocifisso;
  • Via Traversa il Crocifisso;
  • Via Roma, nel tratto compreso tra via Traversa il Crocifisso ed il confine territoriale con il Comune di Poggio a Caiano:

2.3 Entrata nel territorio comunale di Prato ed uscita in direzione del Comune di Poggio a Caiano da percorre più volte

dalle ore 14:15 alle ore 15:30 in:

  • Viale Sedici Aprile 1992, nel tratto compreso tra il confine territoriale con il Comune di Poggio a Caiano e via delle Risaie;
  • Via delle Risaie, nel tratto compreso tra Viale Sedici Aprile 1992 e Via di Nebbiaia;
  • Via di Nebbiaia, nel tratto compreso tra Via delle Risaie e Via delle Colombaie;
  • Via delle Colombaie, nel tratto compreso tra Via di Nebbiaia e Via Traversa il Crocifisso;
  • Via Traversa il Crocifisso;
  • Via Roma, nel tratto compreso tra via Traversa il Crocifisso ed il confine territoriale con il Comune di Poggio a Caiano:

2.4 Rientro nel territorio del Comune di Prato ed arrivo della corsa ciclistica competitiva

dalle ore 15:45 alle ore 16:30 in:

  • Viale Sedici Aprile 1992, nel tratto compreso tra il confine territoriale con il Comune di Poggio a Caiano e via delle Risaie;
  • Via delle Risaie, nel tratto compreso tra Viale Sedici Aprile 1992 e Via di Nebbiaia;
  • Via di Nebbiaia, nel tratto compreso tra Via delle Risaie e Via delle Colombaie:


SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei concorrenti della corsa ciclistica competitiva.


L'organizzazione della corsa ciclistica competitiva dovrà provvedere ad assicurare un servizio di scorta in numero e modalità adeguati a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia.

Inoltre, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della gara in corso, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, con particolare riguardo alle intersezioni stradali presenti lungo il percorso, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della gara.


DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO, IN PROIEZIONE PERPENDICOLARE, IN ASSENZA DI CONCORRENTI.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione della manifestazione sportiva dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a quindici (15) minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Dovrà essere effettuato, a cura dell'organizzatore della manifestazione, un sopralluogo per verificare che sia stato dato corso ai lavori di bonifica degli ammaloramenti presenti sul manto stradale dei tratti di strade interessati dal passaggio della corsa ciclistica e successivamente dovrà essere comunicato, a mezzo fax, l'esito del predetto sopralluogo all'ente che ha autorizzato la manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e di pronto soccorso nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) siano incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada", pubblicato sulla G.U.R.I. 05 febbraio 2003, n. 29, come modificato con Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) e con la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza Prot. n. 300/A/8470/14/101/21/2 del 26 novembre 2014, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione.

Si evidenzia fin d'ora che, il Comando di Polizia Municipale non potrà assicurare adeguati servizi di vigilanza e viabilità sui tratti stradali interessati dalla manifestazione sportiva in oggetto. Di conseguenza, non potrà essere garantita né la sorveglianza delle intersezioni relative alle strade percorse nel territorio comunale di Prato e degli eventuali punti critici, né un adeguato servizio di scorta come richiesto.

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì, a loro cura e spese, un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composto da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione.

Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e d'arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Resta fermo l'obbligo degli organizzatori di liberare le strade e le aree interessate dalla gara nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori dovranno garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso, a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione, gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, con l'addebito delle spese di ripristino all'organizzazione della manifestazione sportiva.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773), art. 68, e da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonché dagli artt. 119 - 123 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06.05.1940, n. 635) e da quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So.R.i S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o di modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la gara ciclistica verrà svolta sotto l'esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti, che, pertanto, assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara; pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli Organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 1057 del giorno 7 ottobre 2019 della Provincia di Prato, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ha autorizzato, per il giorno 12 ottobre 2019, lo svolgimento della gara ciclistica competitiva categoria Amatori denominata "30° Campionato Italiano Vigili del Fuoco", citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Inoltre, si precisa che l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme e inerente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sarà a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

Si evidenzia in particolare che, qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, essa dovrà essere collocata in loco almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, al Comando del Corpo di Polizia Municipale prima della decorrenza del presente atto.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conformemente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione sportiva;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione al Comando del Corpo della Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione della segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del DPR 445/2000;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza;
  6. verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere di ripristino delle parti ammalorate delle strade indicate nella presente ordinanza e successivo invio della comunicazione dell'esito della verifica stessa.

Al termine della manifestazione sportiva dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica delle aree interessate dalla manifestazione, in particolare della zona di partenza e d'arrivo della stessa.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 (sessanta) giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido il giorno 12 ottobre 2019 dalle ore 13:00 fino al termine della gara ciclistica e comunque non oltre le ore 17:30.

Nei termini di validità della presente ordinanza è sospesa l'efficacia di tutte le ordinanze di viabilità che risultino incompatibili con questa.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 9 ottobre 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)