Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3006/2019

Proroga dell'ordinanza 2927/2019: intervento urgente alla rete gas in Via di Reggiana, tratto di viabilità interna a servizio del plesso scolastico in diramazione dalla viabilità principale.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 2927/2019, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire interventi urgenti alla rete gas in Via di Reggiana, nel tratto di viabilità interna a servizio del plesso scolastico in diramazione dalla viabilità principale;

vista l'istanza presentata dalla Provincia di Prato in data 3 ottobre 2019, relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati nella suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;

preso atto quindi che i suddetti lavori non sono stati ultimati entro il giorno 03 ottobre 2019 per avverse condizioni meteo;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 2927/2019, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 2927/2019 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 09 OTTOBRE 2019, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Via di Reggiana, limitatamente al tratto di marciapiedi posto a lato della viabilità interna, a servizio del locale plesso scolastico, in diramazione dalla viabilità principale, come rappresentata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

L'intera area interessata dall'esecuzione dei lavori dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone altresì che siano mantenuti in essere gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione al Comando del Corpo della Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione della segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del DPR 445/2000;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'impresa esecutrice dei lavori ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 4 ottobre 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)