Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2944/2019

Revoca ordinanza n. 2071/2010 relativa alla realizzazione di uno stallo adibito ad operazioni di carico/scarico in viale Montegrappa, 222.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 2943/2019 del 27/09/2019, con la quale è stata disposta la realizzazione di uno stallo adibito ad operazioni di carico e scarico in viale Montegrappa, civico 169, in sostituzione di quello precedentemente ubicato in prossimità del civico 222 dello stesso viale;

dato atto che, con ordinanza n. 2071/2010, era stato istituito, presso il suddetto civico 222, uno stallo adibito ad operazioni di carico e scarico;

preso atto della necessità di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati con la succitata ordinanza n. 2071/2010, dismettendo lo stallo adibito ad operazioni di carico e scarico ubicato in prossimità del civico 222 e ripristinando, al suo posto, uno stallo di sosta da regolamentare secondo la disciplina vigente in tale tratto stradale;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  1. che dal giorno 30 SETTEMBRE 2019

sia REVOCATA l'ordinanza n. 2071/2010 che istituiva in viale Montegrappa, in prossimità del civico 222, uno stallo adibito ad operazioni di carico e scarico.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già 4V) del 30/09/2013, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 27 settembre 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)