Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2841/2019

Pedalata a cura della FIAB Prato, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, per l'inaugurazione del Ponte Manetti.
il dirigente

Vista la richiesta del giorno 17 settembre 2019, presentata dalla FIAB Prato, con sede a Prato, in via Firenze, civico 253, relativa all'adozione, per il giorno 21 settembre 2019, di provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie cittadine, allo scopo di svolgere una manifestazione sportiva consistente in una pedalata non competitiva organizzata, di concerto con l'Amministrazione Comunale, in occasione dell'inaugurazione del Ponte Manetti, con ritrovo dei concorrenti alle ore 9:30 in Piazza del Comune, presso il Palazzo Comunale, partenza libera dei partecipanti dalla medesima piazza alle ore 10:30 ed arrivo previsto alle ore 11:30 circa presso il Ponte Manetti;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13-000-2235-190918 del giorno 18 settembre 2019;

vista la comunicazione dell'organizzazione dell'evento sportivo non competitivo acquisita il giorno 17/09/2019, nella quale è stato precisato che l'evento sportivo in oggetto sarà caratterizzato da una partenza libera dei partecipanti, le registrazioni degli stessi avverranno sotto il loggiato del Palazzo Comunale e non saranno allestite strutture del tipo di villaggio sportivo;

preso atto della comunicazione pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 13 settembre 2019, nella quale è stato specificato che l'evento di cui trattasi sarà scortato da una pattuglia della Polizia Municipale;

visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

visto lo Statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07/10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

preso atto che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere non competitivo;

visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;

preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

visto il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005;

vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07/12/1995, prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;

rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione;

ritenuto che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva non competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati, in particolare a carico degli organizzatori;

ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ed il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblica incolumità, di adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente indispensabile al passaggio dei partecipanti;

richiamato l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

1. Percorso del raduno ciclistico

che il giorno 21 SETTEMBRE 2019, dalle ore 10:00 fino termine della pedalata e comunque non oltre le ore 11:30, nella sotto elencata viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei:

1.1 Partenza e percorso della pedalata:

  • Piazza del Comune;
  • Via Cesare Guasti;
  • Piazza San Domenico, limitatamente al tratto di collegamento tra via C. Guasti e Corso Savonarola;
  • Corso Savonarola;
  • Piazza Cardinale Niccolò, limitatamente al tratto di collegamento tra Corso Savonarola e via Dolce de' Mazzamuti;
  • Via Dolce de' Mazzamuti;
  • Via della Misericordia;
  • Via Cavour, nel tratto compreso tra via della Misericordia e J. Monnet;
  • Via Jean Monnet;
  • Via Pietro Nenni;
  • Via di Gello, nel tratto compreso tra Via P. Nenni e via del Fiordaliso;
  • Via del Fiordaliso;
  • Via del Purgatorio, nel tratto compreso tra via del Fiordaliso e via Cava;
  • Via Cava, nel tratto compreso tra via del Purgatorio e via dei Fossi;
  • Via dei Fossi, nel tratto compreso tra via Cava e via Traversa il Crocifisso;
  • Via Traversa il Crocifisso, nel tratto compreso tra via dei Fossi ed il Parco delle Cascine di Tavola;
  • Piazzale delle Pavoniere;
  • Viabilità interna al parco delle Cascine di Tavola;
  • Via del Ponte di Ferro, nel tratto compreso tra la viabilità interna al parco delle Cascine di Tavola e via di Bogaia;
  • Via di Bogaia, nel tratto compreso tra via del Ponte di Ferro e il Ponte Manetti;
  • Ponte Manetti - arrivo della pedalata:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla manifestazione ciclistica non competitiva.

Si dispone che in tutti i tratti stradali che la pedalata non competitiva dovrà percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione, gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo le vie interessate e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.



In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione.

AVVERTE

che il responsabile dell'organizzazione della pedalata di cui trattasi dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, secondo quanto previsto dal N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, in particolare:

sia rispettato il percorso previsto;

i partecipanti osservino comunque una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare dall'art. 190 dello stesso e dalle regole di comune prudenza;

la pedalata si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti sportivi vigenti in materia e delle norme di sicurezza vigenti;

la pedalata sopra citata non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;

i responsabili della pedalata adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché per curare che gli stessi osservino le norme del Nuovo Codice della Strada, dei regolamenti sportivi vigenti in materia e le prescrizioni indicate;

prima e durante la manifestazione sportiva sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti e gli spettatori;

sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza, con proprio personale munito sia degli idonei indumenti rifrangenti - che lo rendano facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono - sia di segni di riconoscimento e di adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico;

sia osservata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento, al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione sportiva in atto e del sopraggiungere dei partecipanti;

sia data a cura degli organizzatori la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;

sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di una adeguata scorta tecnica composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione sportiva in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura tesa ad evitare pericoli o incidenti;

prima dell'inizio della manifestazione sportiva sia dato avviso a tutti i partecipanti dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione ciclistica, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla stessa adottando, in caso contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione in oggetto;

sia disposta, se opportuna, la transennatura dei tratti antecedenti e successivi la zona di partenza e di arrivo al fine della tutela dei partecipanti;

sia garantita una costante ed adeguata assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'autoambulanza e di un medico;

qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione sportiva, gli organizzatori preavvisino almeno 24 (quarantotto) ore prima la direzione movimento del gestore del trasporto pubblico;

sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. n. 495/1992, la segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione sportiva;

sia tenuto sul luogo della manifestazione sportiva copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia impedito al pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione sportiva, collocando, se del caso, idonei dispositivi di protezione e di contenimento;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, se prevista, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese degli organizzatori della manifestazione sportiva;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta, se prevista, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione al Comando del Corpo della Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione della segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del DPR 445/2000;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.


Al termine della manifestazione sportiva, a cura e spese degli organizzatori, dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e comprendendone la ripulitura, se necessaria.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla pedalata ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni conseguenti alla pedalata, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della pedalata, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che dovrà essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 123 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.);

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che la presente ordinanza non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e dal R. D. 06.05.1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare da quelli previsti dal Titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione della manifestazione sportiva ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 18 settembre 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)