Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2830/2019

Inaugurazione di una nuova attività commerciale in Via Giuseppe Mazzini, civico 14.
il dirigente

Allo scopo di consentire l'inaugurazione di una nuova attività commerciale denominata "Mosto di Malto di Alinari Mario e Parrini Matteo", ubicata in Via G. Mazzini, civico 14;

vista la richiesta P.G. 19.0110.026.190830 del giorno 30 agosto 2019, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" riferita alla pratica Asup 1434/2019 del giorno 30 agosto 2019;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza dei partecipanti all'evento;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 22 SETTEMBRE 2019, dalle ore 17:00 fino al termine dell'inaugurazione e comunque non oltre le ore 24:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Giuseppe Mazzini, in prossimità del civico 14 e per una lunghezza di circa ml. 6,00:

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio dei tavolini, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.



Si prescrive che i tavolini necessari all'innaugurazione siano collocati in modo da consentire il transito in sicurezza dei veicoli d'emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri autorizzati.








In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzatore dell'evento dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza dei partecipanti all'evento, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno sia di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati al richiedente dell'evento.

Al termine dell'evento dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione, se necessario, dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto l'evento in oggetto.

Il richiedente assume ogni responsabilità derivante dall'installazione delle strutture ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo al richiedente di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento dell'evento, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

In ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, inoltre, non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e da tutti gli altri obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzatore dell'evento;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione al Comando del Corpo della Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione della segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del DPR 445/2000;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione dell'evento ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori sopra indicati, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzatore dell'evento, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 17 settembre 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)