Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2652/2019

Istituzione di senso unico alternato in via Isola di Lero, tratto compreso tra il civico 47 e il civico 43/a.
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 1090/2011, con la quale è stato istituito un posto per la sosta di veicoli al servizio di persone diversamente abili generico in via Isola di Lero, 45;

preso atto delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza in relazione alla necessità di migliorare la fruibilità del tratto stradale interessato, regolamentato a doppio senso di circolazione;

valutata la necessità di istituire un senso unico alternato a vista nel tratto compreso tra il civico 47 e il civico 43/a, in cui è presente il suddetto stallo invalidi;

accertata la fattibilità tecnica dell'intervento con contestuale adozione dei necessari ed idonei provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 26 AGOSTO 2019 in:

1. Provvedimento principale

  • Via Isola di Lero, tratto compreso tra il civico 47 e il civico 43/a:

Istituzione del senso unico alternato:

- Sul fronte opposto al civico 43/a, per il flusso di traffico proveniente dal lato di via Stalingrado:

  • DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (Fig. II 45 art. 114);

- All'altezza del civico 47: per il flusso di traffico proveniente dal lato dell'intersezione a rotatoria con via Anna Kuliscioff:

- DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (Fig. II 41 art. 110);


2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al tratto sopra indicato di via Isola di Lero, compreso tra il civico 47 e il civico 43/a, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  • apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale conforme a quanto disposto dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 26 agosto 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)