Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2650/2019

Piazza Mercato Nuovo: installazione di segnaletica temporanea di divieto di sosta per l'allestimento e il successivo smontaggio delle strutture necessarie alla manifestazione denominata "Antico Gioco della Palla Grossa" nonché per lo svolgimento della stessa.
il dirigente

Allo scopo di consentire l'installazione di segnaletica temporanea di divieto di sosta per l'allestimento e il successivo smontaggio delle strutture necessarie alla manifestazione denominata "Antico Gioco della Palla Grossa" nonché per lo svolgimento della stessa in un tratto di Piazza Mercato Nuovo, come rappresentato nell'Allegato 1 "Palla_Grossa_2019_AREA_DIVIETI_SOSTA", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

preso atto della richiesta della Associazione La Platea, con sede in Roma, via Scaldasole, civico 54, del giorno 1° agosto 2019, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità nella suddetta piazza;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.000.1960.180831/r del giorno 9 agosto 2019;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

rilevata la necessità, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la sicurezza degli addetti ai lavori, di adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d' Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che, dal giorno 03 SETTEMBRE 2019 fino al termine dello svolgimento delle previste manifestazioni e del successivo smontaggio delle strutture e comunque non oltre le ore 03:00 del giorno 16 SETTEMBRE 2019, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1 Provvedimento principale

  • Piazza Mercato Nuovo;
  • Via Gaetano Bresci:

limitatamente, per entrambe, all'area individuata nell'Allegato 1 "Palla_Grossa_2019_AREA_DIVIETI_SOSTA", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA E/O SU AMBO I LATI, eccetto i veicoli di supporto alla manifestazione in oggetto che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile, sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo della stessa, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione;

Si specifica che i provvedimenti di viabilità suddetti, LIMITATAMENTE a quelli riferiti al 1° e al 3° quadrante di cui all'Allegato 2 "Quadranti_PallaGrossa", non saranno validi il giorno 9 settembre 2019 dalle ore 00:00 alle ore 16:00. Tali quadranti, pertanto, dovranno essere completamente liberi da qualsiasi ingombro al fine di consentire lo svolgimento del mercato settimanale del Lunedì.

Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 25 del citato T.U.L.P.S. (R. D. 18 giugno 1931, n. 773) e degli artt. 29 e ss. del relativo Regolamento di Esecuzione (R. D. 6 maggio 1940, n. 635).


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione della manifestazione dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza dei partecipanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza della riscontrata impropria apposizione della segnaletica provvisoria, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 26 agosto 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)