Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2709/2019

Manifestazione denominata "Festa Paesana" in Piazza M. Olmi e in Via Caduti nei Lager, organizzata dalla Parrocchia di S. Maria a Cafaggio.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di alcune iniziative previste nell'ambito della "Festa Paesana", che si terranno in una porzione di Piazza M. Olmi ed in Via Caduti nei Lager, il giorno 08 settembre 2019, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, dal giorno 09 al giorno 13 settembre 2019, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, ed il giorno 14 settembre 2019, dalle ore 14:00 alle ore 24:00;

vista l'istanza del giorno 23 luglio 2019, presentata da Don Andrzej Dolba, in qualità di legale rappresentate della Parrocchia di S. Maria a Cafaggio, relativa all'adozione degli appropriati provvedimenti temporanei di viabilità inerenti alla suddetta manifestazione;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.000.1958.180828/r del giorno 29 luglio 2019;

acquisita la presentazione, da parte di Don Andrzej Dolba, in qualità di legale rappresentate della Parrocchia di S. Maria a Cafaggio, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la realizzazione di Manifestazione Temporanea di Pubblico Spettacolo, P.G. 141259 del giorno 25 luglio 2019, soggetta agli obblighi imposti dalle vigenti norme ed in particolare dall'art. 68 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) nonché a tutti gli altri obblighi relativi alla sicurezza ed al collaudo di eventuali strutture ed impianti ed all'agibilità dei luoghi;

acquisita, contestualmente all'istanza, la comunicazione di attività rumorosa temporanea per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;

acquisita altresì, in data 03 settembre 2019, la relazione tecnica relativa alla "Relazione Sicurezza Manifestazione ed Eventi" redatta, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto;

visto il parere espresso dal Comando di Polizia Municipale in data 03 settembre 2019, nel quale viene preso atto della suddetta relazione di sicurezza corredata delle integrazioni richieste dal predetto Comando;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della presenza di numerose persone;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che nei giorni 09 - 10 - 11 - 12 e 13 SETTEMBRE 2019, dalle ore 18:00 fino al termine delle iniziative e comunque non oltre le ore 24:00, il giorno 08 SETTEMBRE 2019, dalle ore 09:00 fino al termine delle iniziative e comunque non oltre le ore 13:00, ed il giorno 14 SETTEMBRE 2019, dalle ore 14:00 fino al termine delle iniziative e comunque non oltre le ore 24:00, nelle sotto elencate via e piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Piazza Marino Olmi, limitatamente alla porzione compresa tra Via Caduti nei Lager e Via del Ferro, mantenendo libero lo scorrimento veicolare su Via del Ferro in ambedue i sensi di marcia;
  • Via Caduti nei Lager:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA e/o SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;

l'intera area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Si dispone altresì che la validità del presente provvedimento è subordinata alla presentazione da parte dell'organizzazione dell'evento delle necessarie istanze ai competenti uffici e/o enti ed al rilascio, da parte di tali soggetti pubblici, dei conseguenti atti autorizzativi per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della manifestazione.


2 Deviazioni

Durante dette fasi di chiusura di Via Caduti nei Lager il flusso veicolare proveniente da Via del Lazzeretto sarà deviato in:

Via Lunga di Cafaggio, Via del Ferro e viceversa.


3 Preavvisi delle deviazioni

Gli organizzatori della manifestazione dovranno apporre un congruo numero di preavvisi indicanti i divieti e le deviazioni all'uopo adottate, in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:

  • Via del Lazzeretto, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con Via Lunga di Cafaggio;
  • Via Lunga di Cafaggio, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con Via Caduti nei Lager;
  • Via del Ferro, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con Via Lunga di Cafaggio.

4. Barriere di protezione

Si dispone che nell'area d'intersezione di Piazza Marino Olmi con Via del Ferro e Via Caduti nei Lager dovranno essere posizionate, a protezione dell'area di svolgimento dell'evento da eventuali intromissioni veicolari accidentali, barriere new-jersey, oppure in alternativa automezzi di massa, resistenza e indeformabilità paragonabili a barriere fisse del tipo new-jersey in calcestruzzo, da collocarsi nei pressi della fermata del Trasporto Pubblico Locale. Tali barriere o automezzi dovranno essere inoltre costantemente presidiati da personale dell'organizzazione, che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità e dovranno essere posizionati in modo sfalzato per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli organizzatori della manifestazione dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione, dei partecipanti alla manifestazione e dei pedoni, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Gli organizzatori dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso o delle Forze di Polizia.

Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolta la manifestazione.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti all'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e degli artt. 29 e ss. del relativo Regolamento di Esecuzione (R. D. 6 maggio 1940, n. 635). Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax all'U.O.C. Traffico e Trasporti, fax n. 0574 - 1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 4 settembre 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)