Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2390/2019

Revoca ordinanza n. 1083/2011 inerente alla realizzazione di uno stallo di sosta riservato a diversamente abili generico in via del Guardingo, civico 11.
il dirigente

Preso atto della richiesta, pervenuta via posta elettronica dall'Ufficio Relazioni con il pubblico in data 19/06/2019, relativa ad accertamenti da effettuare sul posto invalidi generico ubicato in via del Guardingo, civici 11-13;

dato atto che, con ordinanza n. 1083/2011, era stato istituito, presso i medesimi civici di del Guardingo, un posto riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili generico;

accertata la necessità di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati con la succitata ordinanza n. 1083/2011, a causa del decesso del richiedente;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  1. che dal giorno 17 LUGLIO 2019

sia REVOCATA l'ordinanza n. 1083/2011 che istituiva in via del Guardingo, civici 11-13, n. 01 (uno) stallo generico per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi, di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già 4V) del 30/09/2013, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 17 luglio 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)