Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2212/2019

Mercato organizzato dal Consorzio "Il Mercato" in Via Firenze.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di un mercato organizzato dal consorzio "Il Mercato" e previsto in Via Firenze, nel tratto compreso tra la rampa dello scalo merci ferroviario e Via S. Nicastro, il giorno 30 giugno 2019;

vista la Determinazione n. 1425 del giorno 21 maggio 2019, con la quale il Servizio PF - Servizio Governo del Territorio - ha autorizzato lo svolgimento del mercato nel suddetto tratto di Via Firenze;

acquisita altresì, in data 25 giugno 2019, la relazione tecnica relativa alla sicurezza, redatta, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto;

dato atto che il tecnico incaricato dall'organizzazione ha comunicato che per la presente edizione del mercato non è intervenuta alcuna variazione rispetto alla valutazione dei rischi inoltrata per l'ultima edizione avvenuta in data 17 febbraio 2019 e disciplinata dall'ordinanza n. 467 del giorno 14 febbraio 2019;

dato atto che la suddetta comunicazione è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.069.356.190124/r del giorno 19 giugno 2019;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 30 GIUGNO 2019, dalle ore 05:00 fino al termine del mercato e comunque non oltre le ore 22:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Via Firenze, nel tratto compreso tra l'intersezione con il Ponte alla Vittoria/Piazza Stazione e l'intersezione con Via S. Nicastro:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, eccetto i veicoli adibiti e/o di supporto all'attività dei commercianti ambulanti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli adibiti e/o di supporto all'attività dei commercianti ambulanti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

l'area interessata dal sopra citato mercato dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Le strutture necessarie allo svolgimento del mercato dovranno essere collocate in modo da consentire il transito dei veicoli di emergenza e di soccorso, mantenendo libera da ingombri statici una corsia di larghezza non inferiore a ml. 3,50.

Gli organizzatori del mercato ed i commercianti ambulanti partecipanti dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o dei Servizi di Polizia.

Si specifica che dovranno essere consentiti, limitatamente al lato di Ponte alla Vittoria/Piazza della Stazione, l'entrata e l'uscita ai veicoli degli autorizzati ad accedere allo scalo merci ferroviario.

2. Deviazioni

Durante detta chiusura il traffico veicolare sarà così deviato:

-- il traffico veicolare di Via Firenze, lato Ponte Petrino, con direzione Piazza della Stazione sarà deviato in:

Ponte Petrino, Viale della Repubblica, Viale Montegrappa, Viale Vittorio Veneto, Piazza Europa, Ponte alla Vittoria e Piazza della Stazione -- oppure -- Via Firenze, Viale Borgo Valsugana, Via Sem Benelli, Via A. Rosmini, Via P. Coletta, Via C. Abba, Via Fra' P. Sarpi, Via N. Machiavelli, Via G. Matteotti e Piazza della Stazione;

-- il traffico veicolare proveniente dal lato di Ponte alla Vittoria/Piazza della Stazione con direzione Via Firenze lato Ponte Petrino sarà deviato in:

Piazza della Stazione, Via B. Buozzi, Via N. Machiavelli, Via Sem Benelli, Viale Borgo Valsugana, Via Firenze.

2.1 Deviazioni Trasporto Pubblico

  • LINEA 4 direzione Calenzano;

Da Piazza della Stazione deviazione in:

Via B. Buozzi, Via N. Machiavelli, Via Sem Benelli, Viale Borgo Valsugana, Via Firenze da dove riprenderà il percorso regolare;

  • LINEA 4 direzione Stazione;

Da Firenze deviazione in:

Ponte Petrino, Viale della Repubblica, Viale Montegrappa, Viale Vittorio Veneto, Piazza Europa, Ponte alla Vittoria e Piazza della Stazione da dove riprenderà il percorso regolare.


Durante le deviazioni i mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno, a richiesta, fermata presso tutte le paline esistenti sui percorsi deviati.

Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi e presso le fermate dei percorsi interessati.


3. Ulteriori provvedimenti

3.1

  • Via Firenze, nel tratto compreso tra l'intersezione con Ponte Petrino e l'intersezione con Via S. Nicastro:

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto veicoli dei residenti nelle strade comprese nell'area interessata dalla chiusura e dei soci del Circolo Tennis "Etruria", apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;

3.2

  • Via Paolo Giorgi, nel tratto compreso tra Via A. Guarducci e Via Firenze:

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i residenti del suddetto tratto di Via P. Giorgi, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;

3.3

  • Via Paolo Giorgi, all'intersezione con Via A. Guarducci:

STRADA SENZA USCITA verso Via Firenze, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

3.4

  • Via Orazio Catellacci, all'intersezione con Via A. Guarducci:

STRADA SENZA USCITA verso Via Firenze, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

3.5

  • Via Sebastiano Nicastro, in corrispondenza dell'intersezione con Via Firenze:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso Ponte Petrino, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

3.6

  • Via Firenze, per il traffico veicolare proveniente dal lato di Ponte Petrino, in corrispondenza dell'intersezione con Via S. Nicastro:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, verso Via S. Nicastro, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;

3.7

  • Via Firenze, nel tratto compreso tra la viabilità secondaria, posta a collegamento tra la viabilità principale e lo scalo merci ferroviario, all'intersezione con la viabilità principale:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, verso Ponte alla Vittoria/Piazza della Stazione, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;

3.8

  • Via Firenze, per il traffico veicolare degli autorizzati all'accesso allo scalo merci FS proveniente dal lato di Ponte alla Vittoria, all'intersezione con la viabilità secondaria, posta a collegamento tra la viabilità principale e lo scalo merci ferroviario:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.

4. Preavvisi

E' fatto carico agli organizzatori del mercato, al fine di fornire adeguata informazione all'utenza, di apporre idonea segnaletica di preavviso ed indicante le deviazioni alle sottoelencate intersezioni:

  • Via Firenze, in corrispondenza dell'intersezione con Viale Borgo Valsugana;
  • Via Fra' Paolo Sarpi, in corrispondenza dell'intersezione con Via N. Machiavelli;
  • Viale Montegrappa, per il traffico veicolare proveniente dal lato di Viale G. Marconi, in corrispondenza dell'intersezione con Viale della Repubblica;
  • Viale della Repubblica, per il traffico veicolare proveniente dal lato di Via G. Catani, in corrispondenza dell'intersezione con Viale Montegrappa;
  • Via Santa Gonda, per il traffico veicolare proveniente dal lato di Via F. Ferrucci, in corrispondenza dell'intersezione con Viale Montegrappa;
  • Piazza San Marco, in corrispondenza dell'intersezione con Via F. Ferrucci/Via Pomeria;
  • Piazza San Marco, all'altezza dell'aiuola centrale a verde, in prossimità dell'Hotel San Marco;
  • Viale Piave, in corrispondenza dell'intersezione con Via dell'Arco;
  • Via Giuseppe Valentini, per il traffico veicolare proveniente dal lato di Via F. Baldanzi, in corrispondenza dell'intersezione con Via F. Ferrucci.

5. Barriere di protezione

Si specifica che nelle sotto riportate intersezioni dovranno essere posizionate barriere new-jersey, oppure in alternativa automezzi di massa, resistenza e indeformabilità paragonabili a barriere fisse del tipo new-jersey in calcestruzzo, costantemente presidiati da personale dell'organizzazione che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità, posti a sbarramento ed a protezione del mercato in oggetto. Tali manufatti o veicoli dovranno essere posizionati in modo sfalzato per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso:

  • Via Firenze, in prossimità dell'intersezione con Via S. Nicastro (lato civico 55 di Via Firenze);
  • Via Firenze, in prossimità dell'intersezione con Via O. Catellacci;
  • Via Firenze, in prossimità dell'intersezione con Via P. Giorgi;
  • Via Firenze, in prossimità dell'intersezione con Ponte alla Vittoria/Piazza della Stazione;
  • Via Firenze, nel tratto di viabilità secondaria, posta a collegamento tra la viabilità principale e lo scalo merci ferroviario, in prossimità dell'intersezione con la viabilità principale della stessa Via Firenze.





In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.

Al termine del mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione del mercato dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dal mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese del Consorzio "Il Mercato",
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax all'U.O.C. e Trasporti e Traffico al n. 0574 - 1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione del mercato ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 26 giugno 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)