Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2057/2019

Integrazione all'ordinanza 1991/2019 - Gara podistica competitiva in varie vie denominata "20a Scarpinata Narnalese" organizzata dall'A.S.D. Podistica Narnali.
il dirigente

Vista la propria ordinanza 1991/2019, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie per consentire lo svolgimento della corsa podistica competitiva denominata "20a Scarpinata Narnalese" organizzata dall'A.S.D. Podistica Narnali;

riscontrato un errore materiale nel testo della suddetta ordinanza inerente alla data di svolgimento dell'evento sportivo ed alla conseguente validità del provvedimento;

vista la necessità di integrare la suddetta ordinanza 1991/2019;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il dispositivo dell'ordinanza 1991/2019 sia così sostituito:

- prima del punto 1. Provvedimento principale è inserito il seguente testo in sostituzione di quello ivi riportato:

che il giorno 16 GIUGNO 2019, dalle ore 07:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 12:00, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

Si dà atto che l'ordinanza 1991/2019 viene confermata in ogni altra parte.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione dell'evento sportivo ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 14 giugno 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)