Vista la propria ordinanza 1977/2019, con la quale si consentiva i lavori di rifacimento dello strato d'usura in Viale Montegrappa, tratto compreso tra l'intersezione con via G. da Sangallo e l'intersezione con via Andrea della Robbia, per conto del Servizio PH ed a cura della ditta Endisfalti S.p.A. con sede ad Agliana, via F. Ferrucci;
vista la richiesta pervenuta in data 6 giugno 2019 da uffici interni a questo Servizio, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori;
considerato che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse problematiche altimetriche per alcuni sottoservizi e relativi pozzetti d'ispezione;
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.000.237.190113/r del giorno 13 gennaio 2019;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dalle ore 13,00 del giorno 11 GIUGNO 2019, entro e non oltre il termine dei lavori e comunque non oltre il 13 GIUGNO 2019, vengano adottati nella sotto indicate vie, i seguenti NUOVI PROVVEDIMENTI temporanei di viabilità:
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando contestualmente l'attuale senso unico di circolazione, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale: doppio senso di circolazione;
STRADA SENZA USCITA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale utile per la guida: strada senza uscita;
ACCESSO CONSENTITO SOLAMENTE AI FRONTISTI di viale Montegrappa, istallando idonea e conforme segnaletica di cantiere con suddetta dicitura;
SENSO UNICO di marcia con itinere ovest (verso via Bettino/via F. Tacca), revocando l'attuale senso unico di marcia con itinere est, apponendo conforme ed idonea segnaletica di localizzazione: senso unico parallelo;
SENSO UNICO di marcia con itinere ovest (verso via Bettino/via F. Tacca), revocando l'attuale senso unico di marcia con itinere est, apponendo conforme ed idonea segnaletica di localizzazione: senso unico parallelo;
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di marcia con itinere , apponendo conforme ed idonea segnaletica di pericolo: doppio senso di circolazione;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, comprese le aree e/o stalli di sosta posti a margine della viabilità principale, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
STRADA SENZA USCITA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale utile per la guida: strada senza uscita;
FERMARSI DARE PRECEDENZA, installando idonea e conforme segnaletica di precedenza; fermarsi dare precedenza;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, installando idonea e conforme segnaletica di prescrizione direzione obbligatoria a destra;
SENSO VIETATO, apponendo idonea segnaletica di prescrizione senso vietato;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, comprese le aree e/o stalli di sosta posti a margine della viabilità principale, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
Deviazioni
Durante detta fase di divieto di transito il traffico veicolare sarà così deviato:
via Fra' Bartolomeo, via Ferdinando Tacca, viale V. Veneto.
Si specifica che lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta "DEVIAZIONE PER VIALE VITTORIO VENETO" e FRECCIA DIREZIONALE.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Le ditte esecutrici delle operazioni di abbattimento delle piante e di lavorazioni edili, dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice delle operazioni di abbattimento delle piante, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 11 giugno 2019