Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2008/2019

Mercato organizzato dal Consorzio "Il Mercato" in Viale Galileo Galilei, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via E. Gherardi e l'intersezione con Via della Gualchiera.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di un mercato che si terrà in Viale Galileo Galilei, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via E. Gherardi e l'intersezione con Via della Gualchiera, il giorno 16 giugno 2019, organizzato dal consorzio "Il Mercato";

vista la determinazione n. 1422 del giorno 21 maggio 2019, con la quale il Servizio PF - Governo del Territorio ha autorizzato lo svolgimento del mercato in Viale Galileo Galilei;

dato atto che la suddetta comunicazione è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.069.313.180614/r del 06 giugno 2019;

acquisita altresì, in data 11 giugno 2019, la relazione tecnica di sicurezza, redatta, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto; ;

vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 11 giugno 2019, nella quale, con riferimento alle finalità di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno del 18/07/2018, viene preso atto della Relazione per la valutazione dei rischi presentata dal tecnico incaricato dall'organizzazione del mercato;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 16 GIUGNO 2019, dalle ore 05:00 fino al termine del mercato e comunque non oltre le ore 22:00, nel sotto indicato viale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Viale Galileo Galilei, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via E. Gherardi e l'intersezione con Via della Gualchiera:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, eccetto i veicoli adibiti e/o di supporto all'attività dei commercianti ambulanti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli adibiti e/o di supporto all'attività dei commercianti ambulanti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

l'area interessata dal sopra citato mercato dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Le strutture necessarie allo svolgimento del mercato dovranno essere collocate in modo da consentire il transito dei veicoli di emergenza e di soccorso, mantenendo libera da ingombri statici una corsia di larghezza non inferiore a ml. 3,50.

Gli organizzatori della manifestazione ed i commercianti ambulanti partecipanti dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o dei Servizi di Polizia.


2. Deviazioni

Durante detta chiusura il traffico veicolare sarà così deviato:

-- il traffico veicolare proveniente dal Viale G. Galilei, lato Ponte F. di Marco Datini, in:

Viale G. Galilei, Via E. Gherardi, Via A. Casella, Via della Gualchiera e Viale G. Galilei -- oppure -- Viale G. Galilei, Via E. Gherardi, Via C. Goldoni, Via della Gualchiera e Viale G. Galilei;

-- il traffico veicolare proveniente dal Viale G. Galilei, lato Via G. Marradi, in:

Viale G. Galilei, Via della Gualchiera, Via G. Gozzi, Via E. Gherardi e Viale G. Galilei -- oppure -- Viale G. Galilei, Via della Gualchiera, Via C. Goldoni, Via E. Gherardi e Viale G. Galilei.

Si specifica inoltre che, in occasione dell'attuazione del suddetto provvedimento, alle intersezioni poste sul percorso indicato nella deviazione, sia specificato in modo chiaro e ben visibile la deviazione da attuare con apposizione di cartellonistica stradale indicante "DEVIAZIONE PER VIALE G. GALILEI" CON FRECCIA DIREZIONALE.


2.1 Deviazioni Trasporto Pubblico

  • Linea V, direzione Prato:

da Viale G. Galilei deviazione in:

Via della Gualchiera, Via C. Goldoni, Via E. Gherardi e Viale G. Galilei, da dove riprenderà il percorso regolare.

Durante le deviazioni i mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno, a richiesta, fermata presso tutte le paline esistenti sui percorsi deviati.

Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi e presso le fermate dei percorsi interessati.


3. Ulteriori provvedimenti

3.1

  • Viale Galileo Galilei, per il traffico veicolare proveniente dal lato di Ponte F. di Marco Datini, in corrispondenza dell'intersezione con Via E. Gherardi:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso Via E. Gherardi, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

3.2

  • Via Evaristo Gherardi, in corrispondenza dell'intersezione con Viale G. Galilei:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, verso il centro città, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra.

4. Preavvisi

Durante l'intero periodo di divieto di transito l'organizzazione del mercato dovrà fornire la massima informazione all'utenza, apponendo un congruo numero di segnali di preavviso indicanti i divieti e le deviazioni all'uopo adottati, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:

  • Viale Galileo Galilei, per il traffico proveniente dal lato di Piazza del Mercato Nuovo in corrispondenza dell'intersezione con Via F. Targetti;
  • Viale Galileo Galilei, in corrispondenza dell'intersezione regolata a rotatoria con Via A. Negri;
  • Via Bologna, per il traffico proveniente dal lato di Via di Cantagallo, in corrispondenza con l'intersezione con Via E. Gherardi;
  • Via Evaristo Gherardi, in corrispondenza con l'intersezione con Via C. Goldoni.


5. Barriere di protezione

Si specifica che nelle sotto riportate intersezioni dovranno essere posizionate barriere new-jersey, oppure in alternativa automezzi di massa, resistenza e indeformabilità paragonabili a barriere fisse del tipo new-jersey in calcestruzzo, costantemente presidiati da personale dell'organizzazione che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità, posti a sbarramento ed a protezione del mercato in oggetto. Tali manufatti o veicoli dovranno essere posizionati in modo sfalzato per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso:

  • Viale Galileo Galilei, in prossimità dell'intersezione con Via E. Gherardi, dal lato del civico 165 dello stesso Viale G. Galilei;
  • Viale Galileo Galilei, in prossimità dell'intersezione con Via della Gualchiera, dal lato del civico 207 dello stesso Viale G. Galilei.








In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.

Al termine del mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dal mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese dell'organizzazione del mercato,
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax all'U.O.C. e Trasporti e Traffico al n. 0574 - 1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione del mercato ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 11 giugno 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)