Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2466/2019

Proroga ordinanza 1721/2016: apertura provvisoria al transito veicolare e pedonale di Via della Goraccia.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 1721/2016, già prorogata con ordinanze n. 1800/2017 e 4622/2018, con le quale venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti di viabilità per l'apertura provvisoria al traffico veicolare e pedonale (limitatamente al tratto perpendicolare a Via di Casale) della nuova viabilità di Via della Goraccia, in diramazione dalla stessa Via di Casale per consentire i lavori inerenti alla Pratica Edilizia Piano di Lottizzazione n. 31 (Delibera C.C. n. 109 del 7/10/2004 - Permesso di Costruire P.G. n. 30894 del 12/05/2005 - PE - 1341/05);

vista la richiesta del giorno 4 giugno 2019, presentata dal Sig. Poli Ferdinando, in qualità di Presidente del CDA del Consorzio di Tobbiana, relativa ad una proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

preso atto quindi che i lavori non sono stati ultimati entro il giorno 18 giugno 2019;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 4622/2018, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 1721/2016, già prorogata con ordinanze n. 1800/2017 e n. 4622/2018, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non il giorno 18 GIUGNO 2020, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Via della Goraccia:

DIVIETO DI TRANSITO, ECCETTO RESIDENTI, FRONTISTI ED IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, all'intersezione con via di Casale, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannello integrativo di eccezione.


1.1

  • Via della Goraccia, in corrispondenza dell'intersezione con Via di Casale:

DARE PRECEDENZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza: dare precedenza ed orizzontale di precedenza: striscia trasversale di dare precedenza;

ROTATORIA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale d'obbligo: rotatoria.


Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.





L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  3. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, la ditta esecutrice dei lavori ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 24 luglio 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)