Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1810/2019

Manifestazione denominata "Tobbiana in Festa - 4° Raduno Auto e Moto d'epoca area Prato Sud".
il dirigente

Vista l'istanza P.G. 19.073.033.190514 del 14 maggio 2019, presentata da So.Ri S.p.A tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup n. 710/2019 del giorno 14 maggio 2019, inoltrata dal Signor Romagnoli Loris, in qualità di Presidente del Circolo Ricreativo Fiorello Bini, con sede in Via Traversa Pistoiese, civico 1, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti di viabilità per consentire lo svolgimento di una manifestazione denominata "Tobbiana in Festa - 4° Raduno Auto e Moto d'epoca area Prato Sud", consistente in una mostra di veicoli d'epoca e/o d'interesse storico e collezionistico, e di una successiva parata dei predetti veicoli, che percorreranno varie vie cittadine, prevista per il giorno 02 giugno 2019, con partenza alle ore 10:00 dall'interno dei piazzali privati del circolo ARCI "F. Bini", posto in Via Traversa Pistoiese, civico 1, stazionamento in Piazzale Porta Fiorentina e ritorno nella stessa Via Traversa Pistoiese, civico 1, all'interno dei piazzali privati del predetto circolo ARCI, con arrivo previsto per le ore 13:00 circa;

vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del giorno 14 maggio 2019, inerente al patrocinio della suddetta manifestazione;

dato atto che la manifestazione in oggetto non rileva ai fini della Direttiva del Ministero dell'Interno del 18/07/2018, in quanto, come dichiarato dall'organizzazione della stessa, il ritrovo dei partecipanti, la partenza e l'arrivo della carovana dei veicoli avvengono all'interno di piazzali privati;

visto lo Statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;

preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

visto il regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. 89 del 31 maggio 2005;

vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07.12.1995 prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;

rilevato che, ai fini della viabilità, non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione non competitiva, a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati in particolare a carico degli organizzatori;

ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale nonché il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblica incolumità ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, di adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 02 GIUGNO 2019, dalle ore 10:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 13:00, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1 Raduno dei veicoli e partenza per l'uscita dal territorio comunale

  • Via Traversa Pistoiese, nel tratto compreso tra la sede del circolo ricreativo F. Bini (partenza della parata) e Via di Casale;
  • Via di Casale;
  • Via Borgo di Casale;
  • Via delle Caserane;
  • Via Guilianti, nel tratto compreso tra Via delle Caserane e Via del Mulino del Cecchi;
  • Via del Mulino del Cecchi;
  • Viale dell'Unione Europea, nel tratto compreso tra Via del Mulino del Cecchi e il confine territoriale con il Comune di Quarrata.

1.1 Rientro dei veicoli nel territorio comunale e raggiungimento di Piazzale Porta Fiorentina

  • Via Roma, nel tratto compreso tra il confine territoriale con il Comune di Poggio a Caiano e Via Elsa Morante;
  • Via Elsa Morante;
  • Via Adamo Papi;
  • Via Guido Guinizzelli, nel tratto compreso tra Via A. Papi e Via Roma;
  • Via Roma, nel tratto compreso tra Via G. Guinizzelli e Via U. Panziera;
  • Via Ugo Panziera, nel tratto compreso tra Via Roma e Via Traversa Fiorentina;
  • Via Traversa Fiorentina, nel tratto compreso tra Via Panziera e Via Fiorentina;
  • Via Fiorentina, nel tratto compreso tra Via Traversa Fiorentina e Via G. Valentini;
  • Via Giuseppe Valentini;
  • Via Bettino;
  • Via Ferdinando Tacca;
  • Viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra Via F. Tacca e Piazza Europa;
  • Piazza Europa, nel tratto posto a collegamento tra Viale V. Veneto e Ponte alla Vittoria;
  • Ponte alla Vittoria;
  • Piazza della Stazione, nel tratto posto a collegamento tra Ponte alla Vittoria e Via G. Matteotti;
  • Via Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra Piazza della Stazione ed il Ponte Venti Settembre;
  • Ponte Venti Settembre;
  • Via Arcivescovo Antonio Martini, nel tratto compreso tra il Ponte Venti Settembre ed il Piazzale Porta Fiorentina;
  • Piazzale Porta Fiorentina (sosta della parata):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE limitatamente alle fasi di transito della parata delle vetture d'epoca.

2 Stazionamento in Piazzale Porta Fiorentina

che il giorno 02 GIUGNO 2019 dalle ore 11:00 fino al alla ripartenza dei veicoli e comunque non oltre le ore 12:30, nel sotto indicato piazzale e più precisamente nell'area evidenziata indicata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazzale Porta Fiorentina, limitatamente all'area evidenziata indicata nell'allegato 1:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli dei partecipanti al raduno di auto e moto d'epoca in oggetto, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'evento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata.

3 Ripartenza dei veicoli da Piazzale Porta Fiorentina e rientro dei veicoli verso il Circolo F. Bini

  • Via Arcivescovo Antonio Martini, nel tratto compreso tra Piazzale Porta Fiorentina e Piazza San Marco;
  • Piazza San Marco, nel tratto posto a collegamento tra Via Arc. A. Martini e Via Pomeria;
  • Via Pomeria;
  • Via Giovacchini Carradori;
  • Via Cavour, nel tratto compreso tra Via G. Carradori e J. Monnet;
  • Via Jean Monnet;
  • Via Marco Roncioni, nel tratto compreso tra Via J. Monnet e Via San Giusto;
  • Via San Giusto, nel tratto compreso tra Via M. Roncioni e Via di Reggiana;
  • Via di Reggiana, nel tratto compreso tra Via San Giusto e Via Traversa Pistoiese;
  • Via Traversa Pistoiese, nel tratto compreso tra Via di Reggiana e la sede del circolo ricreativo F. Bini (arrivo della parata):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE limitatamente alle fasi di transito della parata delle vetture d'epoca.






In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.


Durante la circolazione nell'itinerario suddetto tutti i veicoli dovranno osservare scrupolosamente obblighi, divieti, prescrizioni e norme di comportamento previste dal N.C.d.S.

In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione.

AVVERTE

Che il responsabile dell'organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in particolare:

sia rispettato il percorso previsto;

la manifestazione si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia e delle norme di sicurezza vigenti;

la manifestazione non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;

i responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché curare che gli stessi osservino le norme del N.C.d.S. e le prescrizioni indicate;

prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti;

sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti -che lo rendano facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono- sia di segni di riconoscimento e di adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento, al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;

sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di un'adeguata scorta tecnica composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti;

prima dell'inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla manifestazione adottando in caso contrario tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione;

qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 ore prima le direzioni delle aziende di trasporto pubblico;

sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. 485 del 1992 (Reg. Esec. e 117 del N.C.d.S.), la segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione;

sia tenuto sul luogo della manifestazione copia della presente ordinanza affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;

i partecipanti osservino una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme previste dal N.C.d.S. e delle regole di ordinaria prudenza, in particolare i conducenti dei veicoli che fanno parte del convoglio/colonna dei partecipanti, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. 485 del 1992 (Reg. Esec. e 117 del N.C.d.S.), dovranno occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale;

si richiama in particolare l'attenzione sul rispetto della distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice nonché di tutte le norme relative: ai dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, obblighi assicurativi, revisione, limiti di velocità ecc..

Nel caso di partecipazione al convoglio di veicoli in numero superiore a dieci unità, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. 485 del 1992 (Reg. Esec. e 117 del N.C.d.S.), sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia sia collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero "inizio colonna" e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero "fine colonna".

I veicoli partecipanti alla manifestazione devono essere conformi alle norme previste per la circolazione dal N.C.d.S. ed, in particolare, alle disposizioni degli artt. 60 e 99 del N.C.d.S. nonché degli artt. 214 e 215 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.) se necessario;

all'uopo si ricorda che: se trattasi di veicoli d'epoca i veicoli, per poter circolare, dovranno essere provvisti "(…) di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo(…),del foglio di via e della targa provvisoria ; se trattasi invece di veicoli di interesse storico o collezionistico per poter circolare sulle strade devono possedere " i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (…)" del codice della strada all'art. 215.

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax all'U.O.C. Traffico e Trasporti al n. 0574 - 1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori ,dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica delle aree interessate dalla manifestazione, in particolare della zona di partenza e d'arrivo della stessa.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che dovrà essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.);

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite S.O.R.I. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con DCC 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare da quelli previsti dal titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 23 maggio 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)