Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3409/2019

Autorizzazione all'attraversamento di un tratto della pista ciclopedonale "Fausto Coppi" da parte di veicoli diretti e/o provenienti da fondi di proprietà privata.
il dirigente

Allo scopo di consentire, in un tratto della pista ciclabile "F. Coppi", compreso tra via del Guado a Santa Lucia e via di Canneto, l'attraversamento a raso di veicoli diretti o provenienti da fondi di proprietà privata, prospicienti il tratto di pista predetto, nei punti di accesso meglio rappresentati nell'Allegato 1; tale attraversamento si intende consentito anche nel punto in cui la viabilità di servizio interseca il percorso ciclopedonale;

vista la richiesta P.G. 93707 del giorno 23/05/2019, registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al n. 13-000-2247-191119 in data 19/11/2019;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza degli utenti della pista ciclopedonale;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 09 DICEMBRE 2019, nel sotto indicato tratto della pista ciclopedonale "Fausto Coppi", siano adottati i seguenti rovvedimenti di viabilità:

1.

  • Pista ciclopedonale "Fausto Coppi", tratto compreso tra via del Guado a Santa Lucia e via di Canneto:

è consentito l'attraversamento a raso della pista ciclopedonale ai veicoli diretti o provenienti da fondi di proprietà privata, iscritti al N.C.T. del Comune di Prato al foglio di mappa 17, particelle n. 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 140, 238, 246, 247 e 248 aventi gli accessi prospicienti il suddetto tratto di pista ciclopedonale nei punti d'accesso meglio rappresentati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Tale attraversamento si intende consentito anche nel punto in cui la viabilità di servizio interseca il percorso ciclopedonale.

I conducenti dei veicoli diretti o provenienti dai fondi suddetti sono obbligati a fermarsi ed arrestare la marcia prima di inoltrarsi nel tratto di pista ciclopedonale da attraversare e successivamente a procedere, a passo d'uomo, all'attraversamento della pista ciclopedonale solo dopo aver accertato l'assenza di pedoni o biciclette in transito, che mantengono in ogni caso il diritto di precedenza rispetto ai predetti veicoli.

I conducenti dei veicoli a motore autorizzati sono obbligati a tenere accesi i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva durante l'attraversamento a raso della pista ciclopedonale.

I conducenti dei veicoli non a motore autorizzati, altresì, sono obbligati a rendere visibili tali veicoli mediante gli idonei dispositivi luminosi previsti per tali veicoli dalle norme vigenti.

1.1

  • Pista ciclopedonale "Fausto Coppi", tratto compreso tra via del Guado a Santa Lucia e via di Canneto:

ALTRI PERICOLI (Figura II 35 Art. 103), apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: altri pericoli, con pannello integrativo (modello II 6 Art. 83) recante la scritta "attraversamento veicoli".


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, i conducenti dei veicoli autorizzati all'attraversamento della pista ciclopedonale ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'effettuazione degli attraversamenti della pista ciclopedonale da parte dei veicoli sopra indicati, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, sarà a carico dei conducenti dei veicoli stessi, autorizzati con la presente ordinanza, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 19 novembre 2019

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)