Vista la propria ordinanza n. 1529/2019 del 30/04/2019, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità in Piazza del Comune, in occasione del comizio del Segretario Federale della Lega Salvini Premier, Matteo Salvini, nell'ambito della campagna elettorale per le prossime elezioni del 26 maggio 2019, che si svolgerà in Piazza del Comune il giorno 4 maggio 2019, dalle ore 14:30 alle ore 18:30;
vista la nota pervenuta via posta elettronica dalla Questura di Prato in data 2 maggio 2019, prot. 22131, relativa alla richiesta di adozione, in data 4 maggio 2019, di provvedimenti di divieto di sosta con rimozione forzata in varie vie e piazze del centro storico cittadino in concomitanza con l'evento politico sopra descritto;
visto il Verbale-Accordo P.G. 76109 del 23 aprile 2019, sottoscritto dai referenti delle forze politiche che sostengono le diverse posizioni in relazione alle Elezioni del 26 maggio 2019 e, in particolare, il punto 9. ALLESTIMENTO PIAZZE E LOCALI, nel quale viene precisato che "L'allestimento delle piazze per lo svolgimento della propaganda elettorale è a cura e spese del partito che organizza l'iniziativa" e che "rientrano nelle operazioni di allestimento...la transennatura dell'area di svolgimento del comizio e, nel caso siano necessari provvedimenti di modifica della viabilità, l'apposizione della relativa segnaletica e cartellonistica almeno entro le 48 ore precedenti l'iniziativa".
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13-000-2196-190502 del giorno 2 maggio 2019;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità, per motivi di pubblica sicurezza nonché per motivi di regolarità e di fluidità della circolazione, di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che il giorno 04 MAGGIO 2019, dalle ore 12:00 fino al termine dell'evento e comunque non oltre le ore 19:00, nella sotto indicata viabilità comunale siano adottati i seguenti provvedimenti:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI E/O IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli adibiti a servizi di polizia e tutela di personalità, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e d'eccezione.
Misure di sicurezza a protezione della manifestazione politica e della viabilità sopra indicata potranno essere previste e comunicate all'organizzazione dalla Questura di Prato.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzazione dell'evento politico dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione dell'evento politico ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione dell'evento politico, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 2 maggio 2019