Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1524/2019

Maggiolata di Viaccia - Circolo ARCI La Libertà.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di una manifestazione folcloristica denominata "Maggiolata di Viaccia", prevista per il giorno 30 aprile 2019, dalle ore 19:30 alle ore 23:30, in varie vie del territorio comunale in località Viaccia;

vista l'istanza del giorno 29 aprile 2019, presentata dall'ARCI Comitato Territoriale di Prato, con sede in Prato in via Roma, 276, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità;

acquisite l'Autorizzazione Temporanea per Spettacoli e Trattenimenti Pubblici, P.G. 78437 del giorno 30 aprile 2019, rilasciata dal Servizio Governo del Territorio, soggetta agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), e contestualmente la comunicazione di attività rumorosa temporanea per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;

acquisita la Relazione Tecnica inerente agli aspetti della sicurezza e dei rischi della manifestazione, redatta da apposito tecnico abilitato, incaricato dall'organizzazione, in data 18/04/2019;

preso atto della comunicazione pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 26/04/2019 in ordine alla suddetta Relazione, della quale è stata rilevata l'adeguata rispondenza alla Direttiva del Ministero dell'Interno del 18/07/2018;

richiamati gli obblighi imposti dalle vigenti norme ed in particolare dagli artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773);

visto il Regolamento Comunale sulle attività rumorose, approvato con D.C.C. del 27/10/2005, n. 10;

visto il Regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. del 31.05.2005, n. 89;

considerato che, per quanto di competenza del Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della circolazione stradale non sono stati rilevati impedimenti allo svolgimento della manifestazione, a condizione che siano osservate le disposizioni e le prescrizioni dettate nel presente provvedimento;

ritenuto opportuno, per la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della partecipazione del pubblico, di adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 30 APRILE 2019, dalle ore 19:15 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 23:30, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Percorso

  • Via Pistoiese, nel tratto compreso tra il civico 659 (inizio della manifestazione) e Via Valdingole;
  • Via Valdingole, nel tratto compreso tra Via Pistoiese e Via Castelfidardo;
  • Via Castelfidardo;
  • Via Doberdò, nel tratto compreso tra Via Castelfidardo e Via Pistoiese;
  • Via Pistoiese, nel tratto compreso tra Via Doberdò e Via Vodice;
  • Via Vodice, nel tratto compreso tra Via Pistoiese e Via Montaperti;
  • Via Montaperti;
  • Via Gavinana;
  • Via Aspromonte, nel tratto compreso tra Via Gavinana e la chiesa della S.S. Trinità (breve sosta);
  • sosta nel piazzale della chiesa della S.S. Trinità;
  • Via Aspromonte, nel tratto compreso tra la chiesa della S.S. Trinità e Via Viaccia a Narnali;
  • Via Viaccia a Narnali, nel tratto compreso tra Via Aspromonte ed il plesso scolastico "G. Rodari" posto al civico 60 (breve sosta);
  • Via Viaccia a Narnali, nel tratto compreso tra il plesso scolastico "G. Rodari", posto al civico 60, e Via Teano;
  • Via Teano;
  • Via Aspromonte, nel tratto compreso tra Via Teano e Via Viaccia a Narnali;
  • Via Viaccia a Narnali, nel tratto compreso tra Via Aspromonte e Via Pistoiese;
  • Via Pistoiese, tratto compreso tra Via Viaccia a Narnali e Via Anita Garibaldi;
  • Via Anita Garibaldi (breve sosta);
  • Via Anita Garibaldi;
  • Via Pistoiese, nel tratto compreso tra Via A. Garibaldi e Via Monte San Michele;
  • Via Monte San Michele;
  • Via Croce Rossa, nel tratto compreso tra Via Monte San Michele e Via Valdingole;
  • Via Valdingole, nel tratto compreso tra Via Croce Rossa ed i giardini del campo sportivo "M. Ribelli" - (termine della manifestazione):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente al passaggio ed all'eventuale breve sosta dei partecipanti alla manifestazione.


Si dispone che in tutti i tratti stradali che la sfilata dovrà percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione, gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo le vie interessate e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzatore della manifestazione dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

AVVERTE

che prima, durante e fino al termine della manifestazione dovrà essere effettuata una costante e rigorosa vigilanza dell'area interessata, con la massima attenzione alle intersezioni stradali, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, al fine di evitare pericoli per i partecipanti, gli spettatori e per la circolazione stradale;

che i responsabili della manifestazione dovranno adottare tutte le opportune cautele per garantire che la sfilata si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;

che al pubblico dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione;

che dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e che eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;

che gli organizzatori dovranno preavvisare almeno 24 (ventiquattro) ore prima la direzione dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico;

che gli organizzatori dovranno provvedere preventivamente a concordare con l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere alle operazioni di ripulitura delle aree interessate dalla manifestazione, se necessario, in particolare delle strade e delle relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza.

RENDE NOTO

che, ove necessario, a norma del regolamento comunale citato in premessa, dovrà essere richiesto ed ottenuto dal Servizio Attività Economiche - Sportello Unico apposito titolo autorizzativo in riferimento alle emissioni sonore;

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;

DA' ATTO:

che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;

che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;

che, a norma degli artt. 57 T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) e 703 C.P., senza apposita licenza dell'Autorità di P.S. è vietato in particolare accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi, sparare mortaretti e simili apparecchi o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze ovvero lungo la pubblica via o in direzione di essa, pena le sanzioni previste dalle norme citate, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta, se prevista, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax all'U.O.C. Traffico e Trasporti, al n. 0574 - 1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessario, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 30 aprile 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)