Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1467/2019

Revoca ordinanza n. 1361/2013 inerente alla realizzazione di uno stallo di sosta riservato a diversamente abili generico in via Augusto Righi, civico 46.
il dirigente

Preso atto dell'istanza presentata in data 31 gennaio 2019, P.G. 19469, relativa alla realizzazione di uno stallo di sosta numerato per diversamente abili in via Augusto Righi, 46;

dato atto che, con ordinanza n. 1361/2013, era stato istituito, presso il medesimo civico di via Augusto Righi, un posto riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili generico;

rilevata pertanto la necessità di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati con la succitata ordinanza n. 1361/2013, trasformando lo stallo di sosta generico riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide e posto in via Augusto Righi, 46, in posto numerato;

vista l'ordinanza n. 1466/2019, relativa alla trasformazione del suddetto stallo generico in stallo numerato;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 29 APRILE 2019

sia REVOCATA l'ordinanza n. 1361/2013 che istituiva in via Augusto Righi, civico 46, n. 01 (uno) stallo generico per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi, di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già 4V) del 30/09/2013, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 23 aprile 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)