Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1385/2019

Istituzione di corsia riservata in un tratto di via Migliore di Cino.
il dirigente

Allo scopo di limitare, in via Migliore di Cino, il flusso di traffico proveniente dalla S.S. 719 (viale L. da Vinci), garantendo maggiore disponibilità dell'infrastruttura stradale e un più accurato controllo degli accessi alla stessa nel tratto prospiciente l'edificio ospitante gli uffici della Questura, è stata realizzata una corsia riservata, protetta in ingresso da varco elettronico, per la cui disciplina si rende necessario adottare adeguati provvedimenti di viabilità;

preso atto del sopralluogo effettuato in data 11/02/2019 congiuntamente al Corpo di Polizia Municipale nel suddetto tratto di via Migliore di Cino;

preso atto del parere favorevole di A.N.A.S., rilasciato in data 22/03/2019, relativamente all'apposizione di segnaletica di preavviso lungo la carreggiata in direzione Firenze della S.S. 719, in prossimità dell'intersezione con via Migliore di Cino;

vista l'ordinanza n. 3657 del 28/11/2017, relativa alle "ulteriori autorizzazioni al transito" sulle corsie riservate del Comune di Prato;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

1. Provvedimento principale

che dal giorno 29 APRILE 2019 siano adottati i seguenti provvedimenti:

  • Via Migliore di Cino, tratto di collegamento diretto con la S.S. 719:

è istituita corsia riservata, apponendo, mediante pannello composito, conforme idonea segnaletica stradale di senso vietato con eccezione riferita ai seguenti autorizzati:

- autobus urbani ed extraurbani;

- taxi;

- veicoli adibiti al servizio N.C.C.;

- veicoli adibiti al soccorso e degli organi di Polizia;

- veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno;

- veicoli adibiti alla pulizia meccanica della strada ed alla raccolta di rifiuti.

E' altresì installato pannello integrativo recante la scritta: "controllo elettronico degli accessi".

1.1

Oltre alle deroghe di cui sopra è consentito il transito dei seguenti veicoli:

- veicoli dotati di specifiche attrezzature per il trasporto di persone invalide, di proprietà di enti pubblici o di associazioni di volontariato;

- veicoli dotati di specifiche attrezzature per il trasporto valori;

- veicoli utilizzati per servizi di vigilanza privata;

- veicoli utilizzati per servizi di polizia o di supporto ai predetti servizi;

- veicoli utilizzati per la consegna della corrispondenza dal gestore del servizio universale di posta e telegrafo (Poste Italiane).


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 15 aprile 2019

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)