Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 736/2018

Proroga dell'ordinanza n. 721/2018: sospensione dei divieti di sosta per pulizia meccanica delle sedi stradali in tutto il territorio comunale.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 721/2018, con la quale venivano sospesi i provvedimenti di divieto di sosta inerenti alla pulizia meccanica delle sedi stradali in tutto il territorio comunale a causa delle condizioni delle sedi stradali, sulle quali sono presenti accumuli di neve e ghiaccio, tali da non consentire la pulizia meccanica delle stesse;

considerata la permanenza di una parziale situazione di criticità, per i motivi suddetti, nella giornata del 02 marzo 2018, si rende necessario prorogare la sopra citata ordinanza fino alle ore 23.59 del medesimo giorno 2 marzo 2018, confermando la sospensione dei provvedimenti inerenti ai divieti di sosta per la pulizia meccanica del fondo stradale in tutte le strade, piazze, piazzali o in qualsiasi altra porzione di suolo pubblico;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 27 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 721/2018, inerente alla sospensione dei provvedimenti di divieti di sosta inerenti alla pulizia meccanica delle sedi stradali, in tutte le strade, piazze, piazzali o in qualsiasi altra porzione di suolo pubblico, venga prorogata fino alle ore 23:59 del giorno 02 MARZO 2018.




S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Alia S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 2 marzo 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)