Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 707/2018

Mercato organizzato dalla Confcommercio di Pistoia e Prato in Piazza Duomo.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di un mercato in Piazza Duomo, a cura della Confcommercio di Pistoia e Prato il giorno 04 marzo 2018;

vista la Determinazione n. 221 del giorno 02 febbraio 2018, con la quale il Servizio PF - Servizio Governo del Territorio - ha autorizzato lo svolgimento del mercato nella suddetta Piazza Duomo;

dato atto che la suddetta comunicazione è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.069.286.180226 del giorno 26 febbraio 2018;

preso atto della successiva richiesta pervenuta in data 19 febbraio 2018 da parte degli organizzatori del mercato in oggetto, relativa al posizionamento di piante ornamentali a corredo dell'evento stesso, da depositare nella medesima piazza il giorno 03 marzo 2018 e da recupere il giorno 05 marzo 2018;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

1 Evento principale

che il giorno 04 MARZO 2018, dalle ore 05:00 fino al termine del mercato e comunque non oltre le ore 22:00, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.1 Provvedimento principale

  • Piazza Duomo, eccetto il tratto di collegamento tra via della Sirena e Piazza Filippo Lippi nonché il tratto di collegamento tra Largo Carducci e via Agnolo Firenzuola:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli degli addetti e/o facenti parte dell'organizzazione del mercato, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo del mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli degli addetti e/o facenti parte dell'organizzazione del mercato, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo del mercato, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

1.1.1

durante l'intera durata del mercato l'organizzazione e/o gli addetti allo stesso dovranno installare le strutture mantenendo libero lo scorrimento veicolare per il collegamento da Via della Sirena a Piazza F. Lippi e da Largo G. Carducci e Via A. Firenzuola;

l'intera area interessata dal mercato dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

1.1.2

Le strutture dovranno essere installate mantenendo liberi da ingombri statici di qualsiasi genere, sull'intero fronte perimetrale della Basilica Cattedrale e del Palazzo Vescovile, una corsia di larghezza non inferiore a ml. 10,00 a partire dall'ultimo gradino della stessa Basilica Cattedrale, e un corridoio, posto sulla proiezione di Largo G. Carducci verso la facciata della suddetta cattedrale, di ml. 9,00, come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 10 maggio 2011, così come modificata dalla D.G.C. n. 232 del 29/07/2014 e dalla successiva D.G.C. 237 del 31 maggio 2016.


Le strutture necessarie allo svolgimento del mercato dovranno essere collocate in modo da consentire il transito dei veicoli di emergenza e di soccorso, mantenendo libera da ingombri statici una corsia di larghezza non inferiore a ml. 3,00.

Gli organizzatori del mercato ed i commercianti ambulanti partecipanti dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o dei Servizi di Polizia.


2 Provvedimenti inerenti alla collocazione delle piante ornamentali

che, dalle ore 14:00 del giorno 03 MARZO 2018 fino al ritiro delle piante e comunque non oltre le ore 12:00 del giorno 05 MARZO 2018, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:


  • Piazza Duomo, limitatamente ad una porzione prospiciente Palazzo Vestri ed adiacente la statua di "Giuseppe Mazzoni":

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata.

Si specifica altresì che l'area interessata dalla collocazione delle piante ornamentali dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

3 Autorizzazione al transito e alla sosta

Gli organizzatori del mercato dovranno preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata della manifestazione, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nell'Area Pedonale di Piazza Duomo, nella ZTL "A" 0/24 e nella ZTL "B" 7:30/18:30. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.










In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli organizzatori del mercato dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.

Al termine del mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione del mercato dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dal mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese degli organizzatori del mercato;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax all'U.O.C. e Trasporti e Traffico al n. 0574 - 1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 28 febbraio 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)