Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 4682/2018

Proroga dell'ordinanza n. 2071/2018: lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria consistenti nella modifica di aree di parcheggio in Via Salvatore Quasimodo, a cura della ditta Fuochi Donato S.n.c..
il dirigente

Viste le proprie ordinanze n. 2071/2018, n. 2823/2018 e n. 3925/2018, con la quale venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria in Via Salvatore Quasimodo, consistenti nella modifica delle aree di parcheggio, a cura della ditta Fuochi Donato S.n.c., con sede a Carmignano in Via delle Lame, civico 22;

vista la richiesta del giorno 27 dicembre 2018, presentata dalla suddetta ditta esecutrice dei lavori e relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.1879.180608/p/p/p del giorno 27 dicembre 2018,

vista l'Autorizzazione P.G. n. 98307/18 del giorno 30 maggio 2018, rilasciata dal Servizio PH - Mobilità e Infrastrutture del Comune di Prato;

preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 31 dicembre 2018;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 2071/2018, già prorogata con ordinanze n. 2823/2018 e n. 3925/2018, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 2071/2018, già prorogata con ordinanze n. 2823/2018 e n. 3925/2018, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 MARZO 2019, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Via Salvatore Quasimodo:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO:

a) - TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI, durante l'esecuzione dei lavori, regolandone i flussi con due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna delle estremità della strettoia;

b) - TRANSITO ALTERNATO A VISTA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: dare precedenza nei sensi unici alternati, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: diritto di precedenza nei sensi unici alternati, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.


Si specifica altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.











L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al n. 0574 - 1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. rilascio dell'autorizzazione, se necessaria, all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So. Ri. S.p.A., che dovrà essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 28 dicembre 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)