Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 4535/2018

Proroga dell'ordinanza 4386/2018: lavori di scavo per la posa di canalizzazioni di cavi telefonici in fibra ottica e di pozzetti in Via Toscana, area intersezione con Via dei Fossi, richiesti da Estracom S.p.A. ed eseguiti dalla ditta Nuova Item S.r.l.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 4386/2018, con la quale venivano adottati i provvedimenti alla viabilità per consentire lo svolgimento di lavori di scavo per la posa di canalizzazioni di cavi telefonici in fibra ottica e di pozzetti in Via Toscana, in prossimità dell'area d'intersezione con Via dei Fossi, richiesti dalla società Estracom S.p.A. ed eseguiti dalla ditta Nuova Item S.r.l.;

vista la richiesta P.G. 18-011-054.181030/p del giorno 14 dicembre 2018, pervenuta ditta Nuova Item S.r.l., per conto della società Estracom S.p.A, relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;

vista l'Autorizzazione Unica P.G. 215201/18 del giorno 14 dicembre 2017, relativa all'esecuzione dei lavori nelle sedi stradali di proprietà comunale, rilasciata dal Servizio PH Mobilità e Infrastrutture alla società Estracom S.p.A.;

preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 14 dicembre 2018;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 4386/2018, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 4386/2018 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 19 DICEMBRE 2018, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

1

  • Via dei Fossi, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Toscana ed il civico 41/29:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato dei civici dispari, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.

2

limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 18:00

2.1 Provvedimento principale

  • Intersezione regolata a rotatoria posta tra VIA TOSCANA e VIA DEI FOSSI , limitatamente alla corsia con svolta a destra posta in detta intersezione, per il traffico veicolare proveniente da Via Toscana (lato di Via del Molinuzzo) con direzione Via dei Fossi (lato Via Paronese):

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito.


Durante l'attuazione del suddetto divieto di transito il traffico veicolare sarà deviato nella corsia d'accesso alla viabilità regolata con rotatoria per proseguire in Via dei Fossi.


Si specifica altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.










L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al n. 0574 - 1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 14 dicembre 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)