Vista la richiesta del 28 novembre 2018, inoltrata dal Consorzio di Tobbiana, esecutore dei lavori di urbanizzazione della "Lottizzazione di Tobbiana", di ordinanza di viabilità provvisoria per l'apertura al transito (limitatamente al tratto perpendicolare a Via di Casale) della nuova viabilità di via degli Antichi Mestieri, in diramazione dalla stessa Via di Casale;
atteso che il richiedente ha dichiarato:
visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 13 dicembre 2018 da personale dell'U.O.C. Trasporti e Traffico e constatato che sul posto era presente segnaletica verticale ed orizzontale conforme al Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente e di adottare, inoltre, i necessari provvedimenti di viabilità per disciplinare la circolazione nella summenzionata via degli Antichi Mestieri;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che, dal giorno 14 DICEMBRE 2018 al giorno 17 GIUGNO 2019, nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità, ratificando la segnaletica stradale all'uopo collocata:
1.
la circolazione in detto tratto di strada è disciplinata come illustrato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 21 dicembre 2018