Visti gli esiti del sopralluogo effettuato da personale tecnico dell'U.O.C. Trasporti e Traffico in data 23 novembre 2018 per verificare la possibilità di regolarizzare due stalli riservati alla sosta dei veicoli adibiti al pronto soccorso e/o simili in Via San Vincenzo, sul fronte del civico 39, in quanto non è stato possibile reperire, agli atti del Servizio, alcun provvedimento di istituzione degli stessi;
valutata positivamente, in seguito alle summenzionate verifiche, la ratifica dei suddetti stalli;
valutata altresì la necessità, per le caratteristiche strutturali della viabilità interessata e per garantire la sicurezza della circolazione veicolare nonché delle operazioni di salita/discesa dai mezzi di soccorso, di segnalare all'utenza la rimozione coatta dei mezzi non autorizzati alla sosta nei suddetti stalli;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs, 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 18 DICEMBRE 2018 nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE (Fig. II 79/b Art. 120), apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: sosta consentita a particolari categorie, con pannello integrativo di rimozione forzata (Modello II.6/m Art. 83).
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, afferente al tratto sopra indicato di Via San Vincenzo, sul fronte del civico 39, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 18 dicembre 2018