Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 434/2018

Carnevale Mezzanese: sfilata in varie vie organizzata dalla Parrocchia di S. Pietro a Mezzana.
il dirigente

Vista l'istanza del giorno 09 gennaio 2018, presentata da Don Massimo Malinconi, in qualità di parroco e legale rappresentante rispettivamente della Parrocchia di S. Pietro a Mezzana e della scuola paritaria "Don Bosco", ubicata in Via L. Valla, civico 45, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità per lo svolgimento di una sfilata in maschera, prevista, nell'ambito del "Carnevale Mezzanese," in varie vie della località Mezzana per il giorno 11 febbraio 2018, dalle ore 14:30 alle ore 17:30;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.1716.180207 del giorno 07 febbraio 2018;

acquisita la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la realizzazione di Spettacolo e/o Manifestazione Temporanea all'Aperto, SCIA P.G. 22121 del giorno 01 febbario 2018, soggetta agli obblighi imposti dalle vigenti norme ed in particolare dall'art. 68 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) nonché a tutti gli altri obblighi relativi alla sicurezza ed al collaudo di eventuali strutture ed impianti ed all'agibilità dei luoghi;

acquisita, contestualmente all'istanza, la comunicazione di attività rumorosa temporanea per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;

visto l'art. 85 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) nonché le disposizioni dell'Ordinanza Cat. A4/Gab./18 Prot. 3262/2018 del Questore di Prato del 24 gennaio 2018, di cui si riporta annotazione in calce alla presente ordinanza;

visto il regolamento comunale sulle attività rumorose, approvato con D.C.C. del 27.10.2005, n. 10;

visto il regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con D.C.C. del 31.05.2005, n. 89;

considerato che, per quanto di competenza del Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico ai fini della circolazione stradale, non sono stati rilevati impedimenti allo svolgimento della manifestazione, a condizione che siano osservate le disposizioni e le prescrizioni dettate nel presente provvedimento;

ritenuto opportuno, per la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della partecipazione pubblica, di adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 11 FEBBRAIO 2018, dalle ore 14:30 fino al termine delle manifestazioni carnevalesche e comunque non oltre le ore 17:30, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Viottolo di Mezzana, nel tratto compreso tra l'area di parcheggio posta a margine della viabilità principale (lato destro in direzione di Via dei Caselli) all'altezza dei civici 77 - 99 (ritrovo e partenza della sfilata) e Via P. Picasso;
  • Via Pablo Picasso, nel tratto compreso tra il Viottolo di Mezzana e Via L. Valla;
  • Via Lorenzo Valla;
  • Via Don Pio Vannucchi;
  • Via dei Caselli, nel tratto compreso tra Via Don P. Vannucchi e Via dell'Agio;
  • Via dell'Agio, nel tratto compreso tra Via dei Caselli e Via V. Chiarugi;
  • Via Vincenzo Chiarugi;
  • Via Francesco Ferrucci, nel tratto compreso tra Via V. Chiarugi ed il civico 620 (Associazione La Tenda)- termine della sfilata:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio della sfilata delle maschere allegoriche.


2 Deviazioni Trasporto Pubblico

  • LINEA 4, direzione Mezzana:

per tutta la durata della manifestazione suddetta deviazione da Via G. Catani in:

Via G. Catani, Via F. Ferrucci, da dove riprenderà il percorso regolare.


  • LINEA 4, direzione Stazione:

per tutta la durata della manifestazione suddetta deviazione da Via F. Ferrucci in:

Via F. Ferrucci, Viale Montegrappa, da dove riprenderà il percorso regolare.


Durante le deviazioni i mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno, a richiesta, fermata presso tutte le paline esistenti sui percorsi deviati. Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi e presso le fermate dei percorsi interessati.


Si specifica altresì che la validità del presente provvedimento è subordinata alla regolarità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la realizzazione di Spettacolo e/o Manifestazione Temporanea all'Aperto, SCIA P.G. 2212 del giorno 01 febbario 2018 inviata al Servizio PF - Governo del Territorio, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della manifestazione.








In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzatore delle manifestazioni carnevalesche dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

AVVERTE

che prima, durante e fino al termine della manifestazione dovrà essere effettuata una costante e rigorosa vigilanza dell'area interessata, con la massima attenzione alle intersezioni stradali, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, al fine di evitare pericoli per i partecipanti, gli spettatori e per la circolazione stradale;

che i responsabili della manifestazione dovranno adottare tutte le opportune cautele per garantire che la sfilata si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;

che al pubblico dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione;

che dovranno essere osservate le disposizioni emesse in data 24 gennaio 2018 dal Questore di Prato a norma dell'art. 85 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), che vengono riportate integralmente in calce alla presente ordinanza come annotazione aggiuntiva;

che dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e che eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;

che gli organizzatori dovranno preavvisare almeno 24 ore prima la direzione dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico;

che gli organizzatori dovranno provvedere preventivamente a concordare con l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area interessata dall'evento in oggetto, in particolare delle strade e relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza.

RENDE NOTO

che, ove necessario, a norma del regolamento comunale citato in premessa, dovrà essere richiesto ed ottenuto dal Servizio Attività Economiche - Sportello Unico apposito titolo autorizzativo in riferimento alle emissioni sonore;

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;

DA' ATTO:

che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;

che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;

che, a norma degli artt. 57 T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) e 703 C.P., senza apposita licenza dell'Autorità di P.S. è vietato in particolare accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi, sparare mortaretti e simili apparecchi o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze ovvero lungo la pubblica via o in direzione di essa, pena le sanzioni previste dalle norme citate, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax all'U.O.C. Traffico e Trasporti, al n. 0574 - 1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.


Annotazione:

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PRATO

ATTESA la necessità di assicurare in tutta la Provincia il corretto svolgimento delle principali manifestazioni per il CARNEVALE 2018, allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;

VISTI gli att. 85 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e 151 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635;

DISPONE

  • è eccezionalmente consentito, durante il periodo di Carnevale, l'uso della maschera in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • è vietato alle persone mascherate di portare armi o strumenti atti a offendere, mazze e bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere e comunque oggetti che possono arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;
  • è inoltre vietato gettare, spargere indosso o sul viso di chiunque, materie imbrattanti o pericolose o polveri coloranti di qualsiasi specie;
  • è altresì vietato versare o spruzzare indosso o sul viso di chiunque, mediante bombolette spray ed altri mezzi idonei, liquidi di ogni genere, vernici o sostanze coloranti;
  • è fatto obbligo a chiunque di togliersi la maschera ad ogni invito di Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.
  • I progetti di maschere collettive o allegoriche dovranno essere preventivamente approvati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

I contravventori saranno puniti a termini di legge.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni impartite con il presente provvedimento.

(Disposizioni del Questore di Prato con Ordinanza Cat. A4/Gab./18 Prot. 3262/2018 del Questore di Prato del 24 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 85 del T.U. delle leggi di P.S.).

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 8 febbraio 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)